Polizza fideiussoria MISE: escussione solo dopo l’inadempimento del beneficiario (Cass. civ. Sez. III n. 12706 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di concessione di agevolazioni pubbliche agli investimenti nel Mezzogiorno d’Italia, di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata o quota sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore e per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è tenuta al pagamento della cauzione promessa sol che l’inadempienza del percettore delle agevolazioni sia contestata dalla banca concessionaria entro i trentasei mesi contrattualmente stabiliti per la durata della garanzia. Non occorre che entro il medesimo termine intervenga anche un formale provvedimento di revoca delle agevolazioni, né sono richieste particolari formalità. L’escussione anticipata, intervenuta prima della scadenza del termine concesso all’impresa per adempiere, non integra dunque un valido atto di escussione della garanzia.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’opposizione proposta da una compagnia di assicurazioni avverso la cartella esattoriale con cui era stato ingiunto il pagamento di 799.290,56 euro, a seguito dell’escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico a garanzia dell’erogazione anticipata, in favore di una società di investimenti, della prima quota del contributo concesso per la realizzazione di un programma di investimenti.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione, rilevando che la lettera di escussione non era idonea a costituire valido atto di escussione della garanzia. La Corte d’appello ha confermato la decisione. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo; la compagnia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 c.c., assumendo che il giudice del gravame avesse disatteso il principio di interpretazione sistematica delle clausole negoziali, arrestandosi all’art. 1 senza coordinarlo con l’art. 2, che prevede il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, senza necessità di preventiva escussione del debitore principale. Ha inoltre lamentato la contrarietà dell’interpretazione al canone di buona fede, per la riduzione del periodo di validità della polizza rispetto alla durata contrattualmente stabilita.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il consolidato orientamento in tema di agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno. Secondo tale indirizzo, ove la polizza fideiussoria sia stipulata con espresso richiamo alla normativa di settore, il garante è obbligato al pagamento della cauzione solo se la banca concessionaria contesti prima le inadempienze al percettore delle agevolazioni, nel rispetto del termine di durata della garanzia, senza che siano necessarie particolari formalità. La Corte richiama in proposito Sez. I n. 2132 del 2022, Sez. I n. 26584 del 2021, Sez. III n. 24899 del 2021, Sez. III n. 25034 del 2019 e Sez. III n. 7915 del 2018.
Il provvedimento di revoca non è fonte dell’obbligo di restituire quanto percepito: tale obbligo trova fondamento nell’inadempienza del beneficiario, mentre la revoca costituisce uno degli strumenti per procedere al recupero. La chiarezza testuale delle espressioni contrattuali priva di rilevanza le lamentate violazioni dei criteri sussidiari dell’interpretazione complessiva e di quella contra stipulatorem.
La Corte ha quindi ribadito che l’assicuratrice è tenuta al pagamento della cauzione sol che l’inadempienza sia contestata entro i trentasei mesi contrattualmente stabiliti, senza che occorra un formale provvedimento di revoca entro il medesimo termine. Nella specie, la lettera di escussione era stata trasmessa quando il termine di quindici giorni contrattualmente concessi all’impresa per adempiere non era ancora scaduto: il Ministero ha anticipato i tempi contrattuali, escutendo la polizza prima del verificarsi dell’evento garantito, ossia l’inadempimento. La decisione di merito è stata pertanto confermata, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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