Interessi legali sui compensi forensi dalla domanda giudiziale (Cass. civ. Sez. II n. 14755 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto la determinazione del compenso per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi legali di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, che coincide con la proposizione della domanda giudiziale, e non dalla successiva data della liquidazione giudiziale. Il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria non opera automaticamente: il creditore deve allegare che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. La specificità della contestazione delle prestazioni è valutazione riservata ai giudici di merito. La mancata produzione in appello dei documenti già depositati in primo grado preclude al giudice d’appello un diverso apprezzamento delle attività non direttamente verificabili.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, ha agito nei confronti di un cliente e di due banche per ottenere la condanna solidale al pagamento di un ampio compenso per attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, oltre al risarcimento del danno conseguente alla revoca degli incarichi. Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda, riconoscendo un importo ridotto e gli interessi legali decorrenti dalla pronuncia di primo grado.
La Corte d’appello ha respinto il gravame. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, deducendo tra l’altro la decorrenza degli interessi e il mancato riconoscimento della rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato rigettato quanto ai motivi concernenti la solidarietà del cessionario e la prova delle prestazioni. Sulla solidarietà ex art. 68 del r.d.l. n. 1578/1933, la Corte ha confermato l’esclusione operata dal giudice d’appello, che aveva attribuito alla pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese un valore incompatibile con l’operatività della norma.
Quanto alla determinazione del quantum, la Corte ha ribadito che non sussiste alcun vincolo normativo alla liquidazione secondo i valori medi della tariffa, rientrando nel potere del giudice quantificare il compenso tra il minimo e il massimo (v. Cass. n. 89/2021). Il giudice d’appello aveva correttamente rilevato che la mancata produzione dei documenti già depositati in primo grado gli aveva impedito ogni diverso apprezzamento delle prestazioni non direttamente verificabili.
La Corte ha inoltre escluso che le parcelle professionali fossero assistite da una presunzione di veridicità idonea a superare la specifica contestazione del cliente, rilevando che la valutazione sulla specificità della contestazione spetta ai giudici di merito (cfr. Cass. n. 27490/2019).
Sul sesto motivo la Corte ha invece accolto la censura relativa al dies a quo degli interessi. La decorrenza degli interessi legali va identificata nella proposizione della domanda giudiziale e non nella pronuncia di liquidazione (v. Cass. n. 24973/2022). Il riconoscimento del maggior danno da svalutazione richiede però la prova o almeno l’allegazione del creditore circa il rendimento dei titoli di Stato, nella specie mancante (cfr. Cass. n. 20547/2019).
La Cassazione ha pertanto cassato la sentenza sul solo motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito disponendo la decorrenza degli interessi dalla notificazione dell’atto di citazione di primo grado, con conferma delle statuizioni sulle spese di merito e compensazione di un quinto di quelle di legittimità.
Nota della Redazione
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