Indennizzo ambientale e mancata realizzazione del parco eolico per diniego regionale (Cons. Stato n. 8103 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di una convenzione ex art. 11 legge n. 241/1990 che subordina la restituzione dell’anticipazione dell’indennizzo per l’inserimento ambientale alla mancata realizzazione del progetto “per cause non dipendenti dal titolare” ricomprende anche l’esito negativo del procedimento autorizzatorio, purché determinato da valutazioni discrezionali o tecnico-discrezionali dell’amministrazione e non da inerzia del proponente. La clausola svolge la funzione di sanzionare il recesso del privato dal progetto, non di penalizzarlo per il diniego amministrativo. Diversamente opinando, l’attribuzione patrimoniale a favore dell’ente, configurata come anticipazione di somme future per il ripristino ambientale, resterebbe priva di causa giustificatrice ai sensi dell’art. 1325, n. 2, c.c. e dell’art. 1322, comma 2, c.c.

Il Fatto

Una società operante nella produzione di energia da fonti rinnovabili stipulava con un Comune, nel dicembre 2007, una convenzione per la realizzazione di un parco eolico, integrata nel 2009. L’art. 5, punto 3, della convenzione prevedeva il versamento di euro 150.000,00 come anticipazione dell’indennizzo una tantum per l’inserimento ambientale dell’impianto, con restituzione entro novanta giorni qualora il progetto non fosse stato realizzato per cause non dipendenti dal titolare. La somma veniva versata il 31 dicembre 2007.

La Regione negava la compatibilità ambientale con determinazione del 2013, confermata in sede giurisdizionale. La società domandava quindi al Comune la restituzione, senza ottenerla. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo la mancata realizzazione imputabile alla società. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi espressi dalla Sez. IV n. 6161 del 2025 in una vicenda analoga e ricorda che alla convenzione si applicano, in virtù dell’art. 11, comma 2, legge n. 241/1990, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili. Ne deriva il principio di necessaria causalità del contratto: ogni spostamento patrimoniale deve trovare una causa giustificatrice.

Il Consiglio di Stato richiama la nozione di causa concreta elaborata dalle Sezioni Unite n. 22437/2018: non si tratta di sindacare l’equilibrio economico delle prestazioni, rimesso all’autonomia contrattuale, ma di verificare, con la lente della buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento presenti un arbitrario squilibrio giuridico. Il riferimento alle Sezioni Unite n. 5657 del 2023 conferma il limite del sindacato.

Applicando l’interpretazione letterale delle clausole 5 e 6, il Collegio rileva che le somme erano dovute a titolo di indennizzo per l’inserimento ambientale e come corrispettivo degli adempimenti assunti dal Comune. In questa funzione economico-individuale, la locuzione “per cause non dipendenti dal titolare” contempla anche l’esito negativo del procedimento autorizzatorio quando scaturisce da valutazioni discrezionali delle amministrazioni e non dall’inerzia del proponente. La clausola, dunque, sanzionava il recesso della società dal progetto, non il diniego amministrativo.

L’appello è pertanto accolto. Il Comune è condannato alla restituzione di euro 150.000,00, con interessi legali dalla domanda giudiziale ex art. 2033 c.c., in considerazione della buona fede dell’ente. È invece esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta: il creditore deve domandare il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., secondo Cass. civ., Sezioni Unite n. 5743 del 2015. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità della questione, con contributo unificato a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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