Ottemperanza alla condanna alle spese e interessi legali dal passaggio in giudicato (TAR Campania n. 4189 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando ha ad oggetto la sola parte della sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce un’obbligazione pecuniaria autonoma, e pure nel caso in cui esse siano liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La somma dovuta a titolo di spese giudiziali va maggiorata degli interessi legali, quali interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza e fino al soddisfo. La rivalutazione monetaria non è invece riconoscibile, perché i compensi professionali costituiscono debiti di valuta soggetti al principio nominalistico dell’art. 1277 c.c., salvo prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. L’amministrazione che non provi l’adempimento incorre nelle conseguenze dell’inerzia, secondo l’onere probatorio richiamato dalle Sezioni Unite n. 13533/2001.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 1374/2015, con la quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, liquidati in complessivi euro 1.000 in favore degli istanti.

Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione debitrice, ma il pagamento non era intervenuto. Da qui la domanda di esecuzione della pronuncia, con richiesta di nomina di un commissario e di fissazione di una penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza allegare l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il titolo azionato è un provvedimento del medesimo TAR, risultato passato in cosa giudicata sulla base dell’attestato di segreteria. I ricorrenti hanno assolto all’onere di dimostrare la notificazione del titolo all’amministrazione, avvenuta nel dicembre 2015, con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

L’amministrazione non ha provato l’adempimento, secondo l’onere processuale che grava sul debitore e che il Collegio riconduce alle Sezioni Unite n. 13533/2001. La circostanza è sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda esecutiva.

Il Tribunale afferma poi l’ammissibilità dell’ottemperanza avente ad oggetto la sola condanna alle spese, richiamando una linea interpretativa consolidata (TAR Campania n. 5343/2014 e n. 4326/2015; Consiglio di Stato n. 7389/2005). Da tale pronuncia nasce un rapporto obbligatorio tra il difensore antistatario e la parte pubblica soccombente, che legittima il primo a pretendere l’utilità negata dal comportamento omissivo dell’amministrazione.

Sul piano accessorio, la motivazione distingue nettamente tra interessi legali e rivalutazione. Gli interessi spettano dal passaggio in giudicato fino al soddisfo. La rivalutazione monetaria è invece esclusa, perché i compensi professionali sono debiti di valuta e la prova del maggior danno, ulteriore rispetto all’ordinaria fecondità del denaro, non è stata fornita (richiamato TAR Napoli n. 141/2020).

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e ordina l’esecuzione entro un termine breve. Prevede, in caso di persistente inerzia, l’insediamento di un commissario ad acta individuato nel Direttore Generale competente, senza compenso e senza facoltà di delega. Accoglie inoltre la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata all’interesse legale e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, con cessazione all’insediamento del commissario o al soddisfo se anteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1277 c.c.

Tutte le 34 sentenze sull'art. 1277 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *