Extrapetizione esclusa se l’atto impositivo contesta fatture gonfiate (Cass. civ. Sez. V n. 17473 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di extrapetizione ricorre solo quando il giudice pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni delle parti, oppure su questioni non dedotte e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Al giudice di merito è invece consentito il potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, purché non esorbiti dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e non introduca nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Ne consegue che non integra extrapetizione il rilievo sulla sovrafatturazione dei costi quando l’atto impositivo abbia già contestato l’indebito utilizzo di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti: si tratta di valutazione interna al thema decidendum, non di un suo ampliamento.
Il Fatto
Una società operante nel settore alberghiero riceveva un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, all’esito di una verifica tributaria, recuperava a tassazione costi indebitamente detratti ai fini Iva per l’anno 2006, oltre sanzioni, in relazione a fatture asseritamente fittizie emesse da una ditta individuale per la realizzazione di una struttura ricettiva oggetto di finanziamento pubblico.
La commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la detraibilità dell’Iva al 50% e irrogando le sanzioni al minimo. Proposti separati appelli da entrambe le parti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, riuniti i gravami, annullava la sentenza di primo grado per l’assunta extrapetizione della commissione provinciale quanto al rilievo d’ufficio sulla sovrafatturazione e, decidendo nel merito, accoglieva il ricorso originario della società annullando l’avviso di accertamento. L’amministrazione ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ. per avere il giudice di appello ravvisato un vizio di extrapetizione inesistente, posto che l’ufficio aveva contestato fin dall’atto impositivo l’indebita detrazione Iva connessa all’utilizzo di fatture gonfiate per operazioni parzialmente inesistenti. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo il giudice tributario deciso nel merito recependo acriticamente le deduzioni della società.
La Corte ricostruisce il perimetro dell’istituto richiamando il proprio consolidato orientamento: il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Il vizio ricorre quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell’azione, attribuendo o negando un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle pretese ed eccezioni.
Non è però precluso al giudice del gravame l’esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto. Il collegio richiama sul punto Cass. n. 18868/2015, Sez. I n. 12014 del 2019, Sez. V n. 21057 del 2021 e n. 8716 del 2021.
Applicando tale principio, la Corte rileva che l’atto impositivo, debitamente riprodotto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, aveva contestato l’indebito utilizzo di “fatture in tutto o in parte inesistenti” e la presentazione di giustificativi di spesa gonfiati negli importi. Anche la sentenza di primo grado aveva statuito sulla base della sovrafatturazione. Il rilievo della commissione provinciale non costituiva quindi un ampliamento del thema decidendum, ma una valutazione interna alle contestazioni già formulate.
Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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