Confessione e valutazione unitaria delle prove: sindacato di legittimità limitato (Cass. civ. Sez. II n. 20050 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito, nell’ambito del proprio libero convincimento, non può fondare la decisione sull’esame isolato di singoli elementi istruttori, ma deve procedere a una valutazione organica e complessiva delle prove, considerando anche le risultanze che concorrono a chiarire il contenuto del fatto confessorio ai sensi dell’art. 2734 cod. civ. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è tuttavia riservato al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica. È pertanto inammissibile il motivo con cui il ricorrente contrapponga una propria difforme lettura delle risultanze istruttorie. In caso di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce e non ne dimostra la diversità.
Il Fatto
Alcuni privati convenivano dinanzi al Tribunale una società, chiedendo di accertare, ai sensi dell’art. 1414 cod. civ., la simulazione per interposizione fittizia dell’acquirente in due compravendite immobiliari stipulate con scrittura privata autenticata. Domandavano il trasferimento degli immobili in proprio favore, oltre all’accertamento della validità delle pattuizioni tra le parti.
Il Tribunale accoglieva le domande e dichiarava la simulazione di entrambe le compravendite. La Corte di appello rigettava l’impugnazione della società, che ricorreva per cassazione con due motivi: la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2734 cod. civ., per aver il giudice isolato le dichiarazioni confessorie del legale rappresentante dalle altre risultanze, e l’omesso esame di un fatto decisivo circa la realizzazione della strada di accesso al cantiere.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte chiarisce che il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, contrapponendone uno difforme. L’apprezzamento delle prove è sottratto al sindacato di legittimità: in sede di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame del giudice di merito. A questi resta riservato di individuare le fonti del convincimento, valutarne attendibilità e concludenza e scegliere quelle idonee a dimostrare i fatti.
La Corte rileva poi la genericità del motivo e dei fatti che contrasterebbero con le dichiarazioni del legale rappresentante. La confessione non è contestata in sé, ma si pretende di contrastarla con altre risultanze. A fronte dell’accertamento di merito, il ricorrente prospetta una propria lettura delle risultanze istruttorie, giungendo a una diversa interpretazione e mirando a una inammissibile rivalutazione delle stesse, esaminate in primo grado e confermate in appello.
Sul secondo motivo, la Corte osserva che, nell’ipotesi di doppia conforme prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorso fondato sul n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Nella specie nulla è dedotto a sostegno della diversità tra le due pronunce.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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