Nullità intermedia per omesso interrogatorio preventivo deducibile con riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 27444 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini, richiesto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., integra una nullità generale a regime intermedio, riconducibile all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che vizia geneticamente l’ordinanza cautelare. Il mezzo tipico di deduzione è la richiesta di riesame, dinanzi alla quale il tribunale può e deve rilevare il vizio anche d’ufficio, trattandosi di controllo sui presupposti legittimanti il titolo cautelare. La mancata eccezione in sede di interrogatorio di garanzia non produce alcuna preclusione, poiché quel giudice verifica la persistenza e non la legittimazione originaria della misura, né trova applicazione l’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. rispetto a un atto adottato a sorpresa. Una volta esperito il riesame senza contestare il vizio, questo non è più deducibile in cassazione.
Il Fatto
Con ordinanza del 26 marzo 2025 il Tribunale di Napoli, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari, ha sostituito la misura cautelare applicata all’indagato con gli arresti domiciliari. Alla persona sottoposta alle indagini era stata contestata la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata a plurimi reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, oltre ai reati di corruzione e falso in atto pubblico.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’omesso interrogatorio preventivo e l’errata declaratoria di tardività dell’eccezione di nullità, che sarebbe stata sollevata solo davanti al Tribunale del riesame. Il ricorrente ha contestato inoltre l’inutilizzabilità delle videoriprese e la sussistenza dei gravi indizi sul vincolo associativo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale dell’omesso interrogatorio preventivo, muovendo dalla riforma introdotta dalla legge n. 114/2024. L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. impone al giudice di procedere all’interrogatorio prima di disporre la misura, salvo che sussista una delle esigenze cautelari ostative. L’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. sanziona con la nullità l’ordinanza non preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti.
La Corte qualifica il vizio come nullità generale a regime intermedio. Poiché incide sull’intervento dell’indagato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., essa incide su un presupposto fisiologicamente legittimante del titolo cautelare, non su una causa sopravvenuta di inefficacia. Ne discende che il tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo e sanante dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., operante solo per i vizi della motivazione.
Il mezzo tipico di deduzione è la richiesta di riesame, quale rimedio preordinato al controllo dei presupposti del provvedimento. Il tribunale ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso la misura e può rilevare i vizi genetici anche d’ufficio. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 19853 del 27.03.2002 e la Sez. III n. 37608 del 09.06.2021.
La Corte esclude che la mancata eccezione in sede di interrogatorio di garanzia produca preclusione. L’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. presuppone la presenza della parte assistita all’atto, ipotesi non ravvisabile nell’adozione a sorpresa di un’ordinanza cautelare. Il giudice dell’interrogatorio di garanzia, del resto, accerta ex art. 294 cod. proc. pen. la permanenza delle condizioni di applicabilità, non necessariamente i vizi genetici. Sul punto richiama la Sez. VI n. 17916 del 20.03.2025 e le Sezioni Unite n. 5396 del 29.01.2015. Nel caso concreto il Tribunale ha errato nel ritenere tardiva l’eccezione, ma tale errore è risultato privo di incidenza, essendo emersa una concreta esigenza di inquinamento probatorio ostativa all’interrogatorio.
Il terzo e il quarto motivo, relativi all’inutilizzabilità delle videoriprese, sono dichiarati privi di specificità, poiché il ricorrente non ha indicato l’incidenza del vizio sul compendio indiziario, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 23868 del 23.04.2009. Il quinto motivo è inammissibile perché non proposto in sede di riesame, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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