Intervento in appello del socio di società fallita e legittimazione del curatore (Cass. civ. Sez. II n. 25695 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello l’intervento è ammesso, a norma dell’art. 344 c.p.c., soltanto nei confronti del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell’art. 404 c.p.c., ossia quando rivendichi, verso entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado; non è invece consentito l’intervento adesivo volto a sostenere l’impugnazione di una parte per sottrarsi a un pregiudizio mediato. La dichiarazione di fallimento non priva il fallito della titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ma gli sottrae la capacità di stare in giudizio, spettando la legittimazione processuale al curatore; solo il totale disinteresse di quest’ultimo consente al fallito una legittimazione suppletiva. Il socio di una società di capitali fallita non si identifica con essa e non può rappresentarla, né invocare l’inerzia della curatela quando questa discenda da una scelta consapevole.

Il Fatto

Nel 2015 un creditore convenne dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata una società appaltatrice e la committente, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’inesatta esecuzione del contratto intercorso tra le due convenute, esecuzione che aveva inciso sulla stabilità patrimoniale e sulla solvibilità della società appaltatrice, con riflessi negativi sul piano retributivo dell’attore. Il Tribunale accolse la domanda e compensò le spese.

Proposto appello dalla committente e appello incidentale dall’attore, nelle more sopravvenne il fallimento della società appaltatrice, cui la causa fu riassunta. In quel giudizio intervenne un ex socio della società fallita. Con sentenza n. 5147/2022 la Corte d’appello di Napoli dichiarò inammissibile l’intervento e accolse l’appello principale. Il socio ha impugnato per cassazione la sola statuizione sull’intervento.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto la tardiva notificazione del controricorso, avvenuta cinquanta giorni dopo la notificazione del ricorso, in contrasto con l’art. 370, primo comma, c.p.c.: il controricorso è pertanto inammissibile. La procura speciale resta tuttavia valida come atto di costituzione, consentendo al difensore di partecipare all’eventuale discussione; nel rito camerale, invece, la mancata rituale costituzione impedisce ogni attività successiva.

Nel merito, il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 344 c.p.c. La Corte lo dichiara inammissibile sotto più profili. L’onere di specificità dei motivi impone a chi denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. di esaminare il contenuto precettivo della norma asseritamente violata e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; il ricorrente si è limitato a un generico richiamo della norma.

Inoltre il vizio di violazione di legge presuppone un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. La doglianza investe proprio la condotta della curatela e dunque il merito.

La Corte conferma comunque l’orientamento secondo cui l’intervento in appello è ammesso solo per far valere un diritto autonomo incompatibile con la sentenza di primo grado, non per sostenere l’impugnazione di una parte. Richiama poi il principio per cui, nelle controversie su rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, al fallito spetta una legittimazione processuale suppletiva solo in caso di totale disinteresse del curatore, non quando la condotta di questi derivi da una valutazione di non convenienza. Essendo la fallita una società di capitali, il socio non si identifica con essa né può rappresentarla. La sentenza impugnata si è dunque adeguata alla giurisprudenza di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

Il ricorrente non ha infine illustrato le ragioni per cui dalla sentenza potrebbe derivare a suo carico un’imputazione per bancarotta. Il ricorso è dichiarato inammissibile; nulla sulle spese e contributo unificato ulteriore se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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