Inammissibile il ricorso straordinario avverso l’ordinanza di reclamo cautelare (Cass. civ. Sez. III n. 25967 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., avverso l’ordinanza resa in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. è inammissibile, persino quando il provvedimento sia affetto da inesistenza, nullità o abnormità. L’ordinanza in questione, dichiarata espressamente “non impugnabile” dal quinto comma della medesima disposizione, è provvedimento inidoneo a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive sostanziali e resta ininfluente nel successivo giudizio di merito. Il regime di impugnabilità dipende dalla natura del provvedimento, non dalla qualificazione del vizio denunciato: la provvisorietà e la strumentalità del provvedimento cautelare ne escludono la definitività, anche quando siano dedotti errores in procedendo.

Il Fatto

Una società agricola ricorrente aveva proposto reclamo avverso il provvedimento cautelare con cui il giudice designato, in composizione monocratica, aveva autorizzato la controricorrente al sequestro giudiziario di un compendio aziendale concesso in affitto, sul presupposto dell’inadempimento dell’obbligo di restituire il ramo d’azienda e una mandria di bestiame alla scadenza del contratto.

Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, con ordinanza ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., aveva rigettato il reclamo, confermando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Avverso tale ordinanza la società soccombente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., articolato in tre motivi, cui ha resistito la controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina il merito dei motivi in ragione della radicale inammissibilità del ricorso. Costituisce ius receptum il principio secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. avverso l’ordinanza resa in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., persino nelle ipotesi in cui il provvedimento sia affetto da inesistenza, nullità o abnormità.

Tale orientamento non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost., poiché l’ordinanza è espressamente dichiarata “non impugnabile” dal quinto comma dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ. ed è inidonea a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive sostanziali. Essa resta ininfluente nel successivo giudizio di merito e non viola l’art. 6 della Convenzione EDU, essendo garantita una duplice fase di tutela davanti a un’istanza nazionale. La non ricorribilità deriva dalla natura del provvedimento, privo di portata decisoria e del requisito della definitività per il suo carattere strumentale e provvisorio.

La Corte richiama un orientamento granitico, affermatosi sin da epoca risalente e mai smentito, che ricomprende numerose pronunce delle Sezioni Unite e delle sezioni semplici, tra cui Sez. U n. 19368 del 2023, Sez. U n. 6039 del 2019, Sez. U n. 27187 del 2007 e Sez. 3 n. 9830 del 2018.

Quanto alla tesi della ricorrente, secondo cui la regola soffrirebbe un’eccezione in presenza di due errores in procedendo — il vizio di motivazione apparente e quello di omessa pronuncia — che renderebbero l’atto abnorme, la Corte ribadisce che l’impugnabilità di un provvedimento dipende dal regime giuridico suo proprio e non dalla qualificabilità del vizio denunciato. La gravità degli effetti e l’eventuale pregiudizio della parte non incidono sulla natura giuridica del provvedimento, segnatamente sulla sua provvisorietà e strumentalità. La tipologia del vizio, quand’anche renda il provvedimento abnorme, non ne muta la natura da atto strumentale e provvisorio ad atto decisorio e definitivo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e di Euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., oltre all’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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