Riproposizione in appello della domanda assorbita e omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26180 del 04.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte integralmente vittoriosa nel merito in primo grado, di fronte all’impugnazione del soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per le domande o eccezioni non esaminate perché assorbite, ma deve riproporle espressamente nel giudizio di appello, a pena di presunzione di rinuncia ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. A tal fine non basta un generico richiamo alle difese del grado precedente. Ove la riproposizione sia rituale, il giudice d’appello è tenuto a esaminare la domanda e incorre, in caso contrario, in omessa pronuncia con nullità della sentenza. Ne consegue la cassazione con rinvio, restando assorbite le altre doglianze.

Il Fatto

Il ricorrente, socio accomandatario di una società in accomandita semplice, riceveva nell’autunno 2012 un avviso di addebito con cui l’Istituto previdenziale pretendeva contributi per la Gestione Commercianti relativi all’anno 2005, per un importo di poco inferiore ai novemila euro, fondato su un accertamento fiscale che aveva rideterminato il reddito di partecipazione.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e annullava l’avviso, sul rilievo dell’efficacia preclusiva della definizione agevolata della lite fiscale. La Corte d’Appello, in riforma, rigettava l’opposizione, reputando irrilevante la definizione agevolata e sufficiente l’accertamento tributario divenuto definitivo, non specificamente contestato dall’opponente. Proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata decisione sulle eccezioni e domande proposte a sostegno dell’opposizione. La Corte territoriale aveva sostenuto che l’opponente si fosse limitato a invocare la definizione agevolata della lite fiscale prevista dall’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, senza contestare nel merito l’accertamento tributario posto a base dell’avviso di addebito.

Tale assunto è smentito dagli atti. Il ricorrente, già nel ricorso introduttivo, aveva contestato la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti, negando che i due soggetti richiamati nell’accertamento fiscale avessero prestato attività lavorativa nella società. Dopo la sentenza di primo grado, che aveva deciso su altro presupposto, la questione era stata riproposta in via subordinata in appello, con conclusioni specifiche depositate nel giudizio di secondo grado.

Il Collegio richiama il principio consolidato per cui la parte pienamente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale rispetto alle domande o eccezioni superate o non esaminate perché assorbite, ma deve solo riproporle espressamente, evitando la presunzione di rinuncia derivante dal contegno omissivo. Non è sufficiente, a tal fine, un generico richiamo alle eccezioni del grado precedente (in tal senso Cass. n. 33649 del 2023).

Nel caso di specie la riproposizione è stata rituale e specifica. Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto trattare e valutare la ricorrenza dei presupposti dell’iscrizione alla gestione commercianti e delle conseguenti pretese contributive, senza limitarsi a richiamare l’accertamento fiscale e spiegando semmai come da esso potessero trarsi argomenti decisivi sul piano contributivo. La Corte ricorda il principio per cui, ove sia ritualmente riproposta ex art. 346 cod. proc. civ. la domanda subordinata assorbita in primo grado, il giudice d’appello è tenuto a prenderla in considerazione, a pena di omessa pronuncia (Cass. n. 32737 del 2023).

L’accoglimento del primo motivo comporta la nullità della sentenza impugnata, la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, e l’assorbimento delle altre doglianze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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