Inammissibile il ricorso che mira a un terzo grado di merito (Cass. civ. Sez. I n. 26296 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non è uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio, poiché l’individuazione delle fonti del convincimento e la scelta tra le risultanze probatorie spettano in via esclusiva al giudice di merito. La denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è ammissibile solo quando sia ravvisabile un errore nel giudizio di diritto, non quando si traduca nella richiesta di una nuova valutazione del fatto. Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia esaminato la questione con argomentazione difforme da quella pretesa dalla parte. La censura che non si confronti con la ratio decidendi e non indichi in quale atto processuale la questione sarebbe stata dedotta è inammissibile. Nel giudizio di legittimità non sono recuperabili le circostanze di fatto in presenza di doppia conforme.

Il Fatto

Una società affidataria e il sua amministratore, in qualità di fideiussore, hanno convenuto in giudizio la banca per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla pretesa illegittima revoca del fido. Dalla revoca sarebbero derivati l’iscrizione nei registri dei cattivi pagatori, il protesto di assegni, la rescissione di appalti e la lesione dell’immagine commerciale. La banca ha proposto domanda riconvenzionale per il saldo debitore del conto corrente e del conto speciale accessorio.

Il Tribunale ha respinto la domanda attorea e accolto la riconvenzionale. La Corte d’appello ha confermato la decisione, rilevando la passività del conto e l’assenza di alcuna condotta illegittima della banca in relazione causale con gli eventi lamentati. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1175, 1375 e 1845 cod. civ. e della disciplina sull’assegno, sostenendo che il conto presentasse un saldo disponibile capiente al momento della presentazione del titolo e che la banca avrebbe omesso di avvisare il cliente delle problematiche insorte. La Corte lo dichiara inammissibile: i ricorrenti dolendosi dell’accertamento in fatto compiuto in entrambi i gradi di giudizio, attraverso il vizio di violazione di legge intendono in realtà riproporre una nuova valutazione delle risultanze probatorie, incompatibile con il giudizio di legittimità.

Il motivo è inammissibile anche perché non si confronta con la ratio decidendi: la sentenza richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui non può invocare il fatto scusabile l’emittente che non controlli l’andamento del conto e che, con la post-datazione degli assegni, assuma consapevolmente il rischio del difetto di provvista. Quanto alla pretesa omessa pronuncia sulla revoca del fido, la censura manca di specificità: la Corte di merito non ha affermato che la revoca fosse giustificata dal protesto, bensì che non era possibile stabilire alcun nesso causale tra i due eventi.

Il secondo motivo censura la revoca degli affidamenti e la segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi, per pretesa violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Anche questa doglianza è inammissibile, perché pretende una nuova valutazione in fatto senza indicare in quale atto processuale e in che termini le censure sarebbero state dedotte.

Il terzo motivo concerne la riconvenzionale della banca e la legittimità dell’anatocismo. La Corte lo dichiara inammissibile: i ricorrenti non si confrontano con la decisione di merito, che ha ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale in quanto reciproca, riferendosi la domanda a un’epoca anteriore alle modifiche normative. Essi introducono questioni nuove sull’incompletezza documentale, di cui la sentenza non tratta, senza spiegare dove sarebbero state sottoposte al giudice di merito, né perché la decisione sarebbe errata in diritto, non essendo recuperabili le circostanze di fatto in presenza di doppia conforme.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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