Recesso ad nutum dall’apertura di credito e tutela dell’affidamento del cliente (ABF Collegio di Palermo n. 516 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di apertura di credito in conto corrente a tempo determinato, la banca può recedere anticipatamente anche in difetto di giusta causa quando il contratto contenga una clausola che deroga all’art. 1845, primo comma, cod. civ., specificamente approvata ai sensi dell’art. 1341, primo comma, cod. civ.. Il recesso così pattuito è ad nutum e non richiede motivazione, ma resta soggetto al canone generale di buona fede e correttezza: è abusivo quando interrompe il rapporto in modo improvviso, ingiustificato e immotivato, frustrando l’affidamento del cliente sulla provvista creditizia. La verifica dell’abuso investe le modalità di esercizio, non la sussistenza della giusta causa: rilevano gli sconfinamenti reiterati e il congruo preavviso.

Il Fatto

Una società ricorrente lamenta che l’intermediario ha disposto prima la sospensione e poi la revoca dell’affidamento bancario, senza indicare alcuna motivazione e con modalità impreviste e arbitrarie. La società sostiene di aver sempre rispettato gli impegni e di non aver registrato criticità finanziarie. Chiede il ripristino dell’affidamento di € 50.000,00.

L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la natura costitutiva della domanda. Nel merito richiama il contratto di fido sottoscritto il 29.05.2025, di durata 18 mesi, e la clausola che consente la sospensione; evidenzia l’andamento teso del rapporto, con sconfinamenti, ritorni della Centrale dei Rischi e attivazione del sistema CAI.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto un profilo di ammissibilità. Il reclamo riguardava la sospensione, il ricorso la successiva revoca. Secondo le Disposizioni ABF il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione del reclamo, ma l’orientamento dei Collegi legge il requisito in termini di sostanziale simmetria: il ricorso è ammissibile se l’intermediario è stato posto in grado di conoscere la lagnanza. Nel caso concreto petitum e causa petendi coincidono, la revoca è evoluzione della sospensione e la resistente ha replicato nel merito: l’eccezione non è accolta.

Quanto alla natura costitutiva della domanda, le Disposizioni circoscrivono la competenza dell’ABF all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. In un’ottica di favor per il cliente, la domanda costitutiva può essere riqualificata come di mero accertamento quando petitum e causa petendi siano determinati. Il Collegio valuta quindi la legittimità della condotta dell’intermediario, precisando che in nessun caso potrebbe ordinare il riallacciamento del rapporto.

Nel merito, il contratto prevede all’art. 4 una deroga all’art. 1845 cod. civ., approvata specificamente ex art. 1341, primo comma, cod. civ.. La clausola configura un recesso ad nutum, svincolato dalla giusta causa e senza obbligo di preavviso, ma con comunicazione scritta. La disciplina richiamata dalla ricorrente è quindi superata dalla convenzione negoziale.

Il Collegio richiama poi il principio di tutela dell’affidamento nella prosecuzione dei rapporti bancari, che stigmatizza la c.d. rottura brutale del rapporto, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza in executivis. Cita Cass. n. 4538 del 1997, Cass. n. 9321 del 2000, Cass. n. 17291 del 2016 e l’ordinanza n. 29317 del 2020, secondo cui il recesso ad nutum è legittimo se preceduto da congruo preavviso, soprattutto quando il debitore abbia ripetutamente superato il limite di affidamento, e l’inerzia della banca vale come mera tolleranza. Richiama anche pronunce ABF conformi.

Poiché il recesso ad nutum non richiede motivazione, il Collegio verifica due profili: gli sconfinamenti e il congruo preavviso. Gli sconfinamenti risultano non contestati specificamente e sono quindi accertati ex art. 115 cod. proc. civ.. Quanto ai tempi, la sospensione è comunicata il 18.06.2025, il riscontro dell’istituto con ampia motivazione è dell’08.08.2025 e la revoca del 02.09.2025: tra riscontro e recesso intercorre quasi un mese, sufficiente a integrare il preavviso. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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