Termine di impugnazione non decorso e revoca dell’ordine di esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 30451 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non può ritenersi irrevocabile, né idonea a fondare un valido ordine di esecuzione, la sentenza di condanna quando, per il carattere disgiunto della legittimazione all’impugnazione, il termine per appellare personalmente l’imputato non sia ancora decorso. Reputare irrevocabile quella sentenza e trarne un titolo esecutivo viola il principio di affidamento. Il giudice dell’esecuzione, investito di istanza ex art. 670 cod. proc. pen., deve pertanto revocare l’ordine di esecuzione, salvo che risulti emesso altro ordine in esito all’impugnazione personale. Verificata la presenza dei caratteri formali dell’atto di appello personale, deve valutare, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione dell’impugnazione alla cancelleria del tribunale, spettando alla corte distrettuale ogni giudizio sulla sua tempestività.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza ex art. 670 cod. proc. pen. per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna resa dalla corte di appello, irrevocabile secondo l’ufficio, e la conseguente revoca dell’ordine di esecuzione per la carcerazione. A sostegno deduceva che il termine per impugnare personalmente non era decorso, per l’omesso avviso all’imputato del deposito della sentenza di primo grado, notificato solo al difensore domiciliatario.

Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, rilevando che la corte di cassazione aveva già ritenuto infondata l’eccezione di nullità e che non ricorreva alcuna ipotesi di cui all’art. 670 cod. proc. pen., considerando altresì irrituale il deposito dell’atto di appello personale. Il condannato ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’affermazione centrale contenuta nella sentenza con cui, in precedenza, il ricorso del condannato era stato rigettato: il termine per impugnare nei confronti dell’imputato non poteva e non può dirsi decorso, ma ciò non aveva inficiato la valida trattazione del giudizio d’appello proposto dal difensore. Si tratta di conclusione apparentemente contraddittoria che sottende l’adesione all’orientamento secondo cui, superato il principio di unicità dell’impugnazione, l’imputato pretermesso può proporre, unitamente all’incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva, con l’eventuale contrasto di giudicati risolto ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen..

Da qui l’errore di diritto del giudice dell’esecuzione. A fronte di una disposizione che definisce irrevocabili le sentenze contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione (art. 648, comma 1, cod. proc. pen.) e di una statuizione della Corte di legittimità di cui il Collegio prende atto, reputare irrevocabile e capace di supportare un valido titolo esecutivo la sentenza di condanna viola il principio di affidamento.

Il giudice a quo non ha tenuto conto dell’affermazione circa la persistente pendenza dei termini, in favore del condannato, per impugnare personalmente la sentenza di primo grado. Avrebbe dovuto, quindi, revocare l’ordine di esecuzione, a meno che, prima della sua emissione, non fosse stato emesso altro ordine in esito all’impugnazione personale già respinta o dichiarata inammissibile.

Non essendo emersa dagli atti tale circostanza, il giudice dell’esecuzione, verificata la presenza dei caratteri formali dell’atto di appello personale allegato all’incidente, avrebbe dovuto valutare, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l’opportunità di trasmettere l’impugnazione alla cancelleria del tribunale per la formale incardinazione del giudizio di appello, essendo compito esclusivo della corte distrettuale rilevare l’eventuale tempestività dell’atto sottoscritto personalmente dall’imputato. Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza è annullata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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