Revoca della sospensione condizionale e intangibilità del giudicato (Cass. pen. Sez. I n. 5018 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., per la sopravvenuta condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti dell’art. 163 cod. pen., costituisce ipotesi di revoca obbligatoria e di diritto, avente natura dichiarativa. Essa è rimessa al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 674 cod. proc. pen., quale rimozione di una situazione giuridica sulla base di eventi sopravvenuti alla formazione del giudicato, senza che rilevi l’eventuale non conoscenza, da parte del giudice della cognizione, della precedente concessione del beneficio. L’effetto caducatorio si produce ope legis al momento del passaggio in giudicato della condanna per il secondo reato, non essendo pertanto configurabile la violazione del principio di intangibilità del giudicato di cui all’art. 648 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con sentenza del Tribunale monocratico, parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile. Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che il condannato aveva già ottenuto il beneficio con una precedente sentenza del Tribunale di Gorizia, per una pena di identica entità, e che il cumulo delle due pene superava il limite di due anni di reclusione previsto dall’art. 163 cod. pen.
Avverso l’ordinanza di revoca il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 648 cod. proc. pen. e all’art. 167 cod. pen., invocando il principio di intangibilità del giudicato e l’avvenuta estinzione della pena per decorso del termine.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il sistema delle ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena disciplinate dall’art. 168 cod. pen.: la “decadenza obbligatoria” del primo comma, la “decadenza facoltativa” del secondo comma e la “illegittimità genetica” del terzo comma, introdotta dalla legge n. 128/2001. La distinzione assume rilievo sostanziale e processuale, poiché solo nelle prime due ipotesi il beneficio è stato originariamente correttamente riconosciuto e la revoca è legata ad accadimenti sopravvenuti alla definitività della sentenza, mentre nel terzo caso la sospensione è stata erroneamente concessa sin dall’inizio per la presenza di cause ostative.
La Corte ha quindi chiarito che, mentre per le ipotesi di revoca obbligatoria di cui al primo e terzo comma il provvedimento ha natura meramente dichiarativa, derivando la caducazione del beneficio da effetti che si producono ope legis, nel caso del secondo comma il provvedimento revocatorio ha carattere costitutivo, richiedendo una valutazione discrezionale preclusa al giudice dell’esecuzione.
Nel caso di specie, il condannato aveva riportato una prima condanna per un delitto commesso in data successiva alla commissione del secondo reato, ma la relativa sentenza era divenuta irrevocabile prima della sentenza per il secondo reato. La Corte ne ha desunto che si verteva nella specifica sotto-ipotesi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., per la quale il giudice dell’esecuzione è tenuto a provvedere alla revoca di diritto, a prescindere dalla rilevabilità della causa di revoca dagli atti in possesso del giudice della cognizione.
Quanto al richiamo all’avvenuta estinzione della pena, la Corte lo ha ritenuto inconferente, non vertendosi in una delle ipotesi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., per le quali l’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. può costituire ostacolo alla revoca. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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