Sentenza non irrevocabile se il termine per impugnare non è decorso (Cass. pen. Sez. I n. 30452 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna non può considerarsi irrevocabile, e non può fondare un valido ordine di esecuzione, quando per l’imputato non sia decorso il termine per impugnare personalmente, essendo rimasto pretermesso dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado. Il giudice dell’esecuzione, investito dell’istanza ex art. 670 cod. proc. pen., deve verificare se tale termine sia ancora pendente e, in caso affermativo, revocare l’ordine di esecuzione. Ove sia stato depositato un atto di appello personale, il giudice deve valutarne la trasmissione alla cancelleria competente ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., spettando al giudice dell’appello il giudizio sulla tempestività.
Il Fatto
Il condannato presentava istanza ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Roma, deducendo che essa non era passata in giudicato per non essere decorso il termine a impugnare personalmente, a causa dell’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado.
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, rilevando che la questione era già stata respinta in sede di legittimità e che l’atto di appello personale era stato depositato irritualmente. L’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo nullità dell’ordinanza ex art. 606, lett. b), c), e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 2, lett. c), e 648, comma 2, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’affermazione contenuta nella sentenza di legittimità che aveva rigettato il ricorso avverso la condanna: in quel giudizio si era statuito che il termine per impugnare nei confronti dell’imputato non poteva e non può dirsi decorso, pur non essendo stata inficiata la valida trattazione del giudizio d’appello proposto dal difensore.
Da tale premessa il Collegio trae la conseguenza che la sentenza di condanna non era ancora irrevocabile ai sensi dell’art. 648, comma 1, cod. proc. pen. Reputarla tale e fondare su di essa un ordine di esecuzione violerebbe il principio di affidamento, poiché l’imputato poteva ancora proporre impugnazione personale.
L’errore di diritto del giudice dell’esecuzione consiste nell’aver ignorato la persistente pendenza dei termini per impugnare. Il giudice avrebbe dovuto revocare l’ordine di esecuzione, salvo che prima della sua emissione non fosse stato adottato altro ordine, circostanza non emersa dagli atti.
Quanto all’atto di appello personale, la Corte ritiene che il giudice dell’esecuzione, verificata la presenza dei caratteri formali, avrebbe dovuto valutarne la trasmissione alla cancelleria competente ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo compito esclusivo della Corte distrettuale rilevare l’eventuale tempestività dell’atto.
Il ricorso è pertanto fondato, con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame.
Nota della Redazione
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