Revisione inammissibile se l’imputato detenuto conosceva l’autorità procedente (Cass. pen. Sez. VI n. 30570 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di revisione proposta ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen. è inammissibile quando il prova nuova dedotta consista in un ordine di traduzione carente nell’indicazione dell’ufficio giudiziario, se il condannato ha comunque ricevuto la notifica del decreto di citazione per la medesima udienza. Il giudice dell’esecuzione deve valutare se, in concreto, l’imputato detenuto sia stato posto in condizione di esercitare il diritto di difesa e di partecipare al processo. La rinuncia a comparire validamente resa presuppone la piena conoscenza dell’autorità procedente e della data dell’udienza. Ove tale conoscenza risulti provata dall’avvenuta notifica, non sussiste il vizio di nullità degli artt. 156 e 179 cod. proc. pen. e la revisione non può essere accolta.

Il Fatto

Un detenuto, condannato dal Tribunale di Milano con sentenza del 25 gennaio 2023 per rapina aggravata ed estorsione aggravata, proponeva richiesta di revisione avverso la sentenza divenuta definitiva il 6 febbraio 2024. Si doleva di non essere comparso alla prima udienza del processo di primo grado, tenutasi il 27 settembre 2022, perché, essendo all’epoca detenuto, non sarebbe stato messo in condizione di conoscere il luogo in cui si sarebbe tenuta l’udienza.

Nel rinunciare a comparire con dichiarazione resa alla polizia giudiziaria il 27 agosto 2022, l’imputato assumeva di non sapere dove il processo si sarebbe celebrato: nell’ordine di traduzione emesso dall’Ufficio G.i.p. di Milano era indicato solo «in Milano, Palazzo di Giustizia, Seconda Sezione penale». La difesa avrebbe potuto verificare il contenuto dell’ordine solo nel luglio 2024, attraverso l’accesso agli atti: ciò costituirebbe la prova nuova.

La Motivazione della Corte

La Corte di appello di Brescia, con ordinanza del 16 settembre 2024, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo la violazione degli artt. 156 e 179 cod. proc. pen., sostenendo che l’ordine di traduzione, privo dell’indicazione dell’ufficio giudiziario o della sezione, gli avesse impedito di comprendere dove presentarsi.

La Sez. VI osserva che il ricorrente aveva in ogni caso ricevuto la notifica del decreto di citazione per l’udienza in questione, sulla base dei riferimenti contenuti nell’ordine di traduzione. Da tale notifica egli ben sapeva dinanzi a quale autorità giudiziaria doveva presentarsi.

La censura difensiva muove quindi da un presupposto di fatto smentito dagli atti: la piena conoscenza del procedimento e dell’udienza. La prova nuova allegata non è tale da dimostrare che il condannato non fosse stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.

La circostanza che la difesa abbia potuto esaminare l’ordine di traduzione solo nel luglio 2024 non vale, di per sé, a integrare un’ipotesi di revisione, poiché l’effettiva conoscenza della data e dell’autorità procedente era già stata assicurata dalla notifica del decreto di citazione. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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