Competenza territoriale per il reato di contraffazione alimentare nel luogo dell’accertamento (Cass. pen. Sez. III n. 31261 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale per il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine deve essere determinata sulla base dell’illecito concretamente contestato, individuato nel luogo dell’accertamento, e non dei luoghi in cui, in ipotesi, siano stati posti in essere precedenti autonomi illeciti. Le allegazioni difensive che invocano una diversa collocazione del locus commissi delicti presuppongono la pendenza di altro procedimento penale per fatti anteriori, la quale non può essere supposta ma deve risultare dagli atti. Il criterio di connessione tra procedimenti, che ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen. radica la competenza per il reato più grave o per il primo in ordine cronologico, richiede la contestazione formale di una pluralità di reati connessi.

Il Fatto

Nel corso di un giudizio celebrato davanti al Tribunale di Verona, originato, per uno degli imputati, dall’opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 515 cod. pen., la difesa ha contestato la competenza territoriale del giudice adito. L’imputato ha indicato come competente, in via principale, il Tribunale di Perugia e, in via subordinata, il Tribunale di Novara, sostenendo che la merce sarebbe stata consegnata dapprima in un comune del circondario perugino e poi in un sito del circondario novarese, prima di essere trasferita nel territorio veronese.

Il Tribunale di Verona, ritenendo che l’unico illecito contestato fosse stato posto in essere e accertato a Legnago, ha rimesso la questione alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., limitatamente alla posizione di quell’imputato. Il Procuratore generale ha concluso per la competenza del giudice veronese; la difesa ha replicato insistendo per Perugia o, in subordine, Novara.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione conferma la competenza del Tribunale di Verona. Il Collegio muove dall’esame delle allegazioni difensive relative alla diversa collocazione territoriale del locus commissi delicti e ne rileva il presupposto implicito: la pendenza di altro procedimento penale per fatti, in ipotesi, commessi anteriormente a quelli oggetto del decreto penale di condanna.

Tale presupposto non emerge dagli atti e non è concretamente allegato dalla difesa. La Corte sottolinea che non può essere il giudice a supporre l’esistenza di procedimenti ulteriori per attribuirsi o negarsi la competenza: occorre un riscontro effettivo, che nella specie manca.

Il Collegio esamina poi l’ipotesi in cui si voglia fondare la competenza sul criterio di connessione tra procedimenti. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe competente il giudice per il reato più grave tra quelli connessi o, in caso di identità dei reati, quello competente per il primo in ordine cronologico. Ma ciò richiede la contestazione formale di una pluralità di reati fra loro connessi.

Nel caso concreto, l’unico reato contestato all’imputato è quello oggetto del procedimento, indicato come commesso in Legnago. Non risultano contestazioni relative a precedenti illeciti realizzati in territorio perugino o novarese. La competenza a conoscere di quell’illecito spetta, pertanto, al Tribunale di Verona, al quale gli atti vanno restituiti perché prosegua nella trattazione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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