Riqualificazione in rinvio impone verifica della particolare tenuità (Cass. pen. Sez. III n. 30263 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, dopo la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, è tenuto, nei limiti del vincolo conformativo dell’annullamento con rinvio, a verificare la sussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., essendo venuta meno la preclusione derivante dalla più grave qualificazione. La determinazione della pena pecuniaria non può superare il massimo edittale della fattispecie applicata, con conseguente illegittimità del calcolo che assuma una multa base eccedente tale limite. La nuova qualificazione impone inoltre al giudice di merito di riesaminare e motivare la misura della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, non potendosi riprodurre automaticamente il criterio quantitativo già adottato.

Il Fatto

Con sentenza emessa all’esito di rito abbreviato, il giudice per l’udienza preliminare aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990. La difesa proponeva appello chiedendo, in via principale, l’assoluzione per insufficienza di prova e, in via subordinata, il proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Il Procuratore generale appellava a sua volta, censurando la qualificazione come lieve.

La Corte d’appello, accogliendo l’appello del Procuratore generale, riqualificava i fatti ai sensi dei commi primo e quarto, unificati dalla continuazione, riconoscendo però la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e rideterminando la pena. Su ricorso dell’imputato, la Terza Sezione penale annullava la sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica, rilevando l’errore su cui si era fondato il diniego della fattispecie lieve, alla luce delle Sezioni Unite n. 51063 del 2018. In sede di rinvio la Corte d’appello confermava la qualificazione ai sensi del comma quinto e rideterminava la pena. Avverso tale ultima decisione l’imputato propone nuovo ricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte rileva che la Corte territoriale aveva ritenuto la questione relativa all’art. 131-bis cod. pen. coperta dal giudicato, sul presupposto che l’annullamento avesse inciso esclusivamente sulla qualificazione giuridica. Tale lettura non è condivisibile. Una volta proceduto alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi del comma quinto, il giudice del rinvio era tenuto — in forza del vincolo conformativo ex art. 627 cod. proc. pen. e nei limiti della decisione rescindente — a verificare la ricorrenza dei presupposti applicativi dell’istituto, essendo venuta meno l’originaria preclusione derivante dalla qualificazione più grave.

La Corte qualifica l’omessa valutazione come vizio di motivazione, perché si traduce nella mancata considerazione di una questione rilevante ai fini della decisione, specificamente devoluta al giudice del rinvio e non più preclusa. Sul punto il motivo è dunque fondato.

Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte accoglie le censure sulla commisurazione della pena. La Corte d’appello ha assunto una multa base pari a euro 15.000, importo eccedente il massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, fissato in euro 10.329. La determinazione sanzionatoria viola così il limite legale massimo della fattispecie applicata e deve essere ricondotta entro i parametri edittali, pur restando la pena inflitta in concreto entro i limiti di legge.

Anche il quarto motivo è accolto. La Corte territoriale aveva escluso una nuova valutazione della diminuzione per le attenuanti generiche, ritenendo il profilo coperto dal giudicato progressivo. La nuova determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla sussunzione nel comma quinto imponeva invece di motivare le ragioni per le quali la diminuente dovesse essere riconosciuta in misura non massima, non potendo essere automaticamente riprodotto il precedente criterio quantitativo. La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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