Termine a comparire in appello e avviso giustizia riparativa (Cass. pen. Sez. IV n. 31877 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini dell’art. 180 cod. proc. pen. e dunque prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. Non integra invece alcuna ipotesi di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello l’omissione dell’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsto dall’art. 429, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen., trattandosi dell’inadempimento di un onere informativo o divulgativo privo di incidenza sulla validità della vocatio in ius.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in data 8 giugno 2021, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 598-bis, 599-bis e 601, comma 3, cod. proc. pen., lamentando la tardiva notificazione del decreto di citazione a giudizio. La Corte territoriale aveva fissato l’udienza camerale al 4 marzo 2025 e il decreto era stato notificato all’imputato soltanto il 1° marzo 2025, tre giorni prima. L’imputato è stato così privato dei diritti di difesa, senza poter dedurre la nullità con memorie a causa del quasi nullo lasso temporale disponibile. Si è inoltre eccepita l’omissione dell’avviso sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 42125 del 27.06.2024, che ha qualificato il mancato rispetto del termine a comparire in appello come nullità di ordine generale a regime intermedio.

Tale vizio deve essere rilevato o eccepito entro i termini dell’art. 180 cod. proc. pen., e quindi prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. Le Sezioni Unite hanno espressamente superato il contrario orientamento che attribuiva alla nullità natura meramente relativa, non rilevabile d’ufficio e sanata ove non eccepita nei termini dell’art. 181, comma 3, cod. proc. pen..

Nel caso concreto l’imputato avrebbe potuto depositare memoria prima della deliberazione della sentenza di appello, incombente cui non ha provveduto. La doglianza è pertanto infondata, perché la nullità non è stata tempestivamente dedotta.

Quanto all’omesso avviso sulla facoltà di accedere alla giustizia riparativa, la Corte ha ribadito che il decreto di citazione in appello privo di tale avviso non è affetto da nullità. L’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. richiama i requisiti dell’art. 429, comma 1, cod. proc. pen., ma le conseguenze sanzionatorie del comma 6 colpiscono il decreto solo se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cioè il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza.

L’omissione dell’avviso non rientra tra le cause di nullità speciali: l’art. 429, comma 2, cod. proc. pen. non la ricomprende, né la prevede l’art. 552, comma 2, cod. proc. pen. per il decreto di citazione diretta a giudizio. La Corte ha richiamato in continuità Sez. 1, n. 20308 del 20.03.2025, Sez. 2, n. 9940 del 19.02.2025 e Sez. 6, n. 25367 del 09.05.2023, che ha escluso la nullità della sentenza di patteggiamento per l’omesso avviso ex art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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