Reddito di cittadinanza: ignoranza dei requisiti scusata solo se inevitabile (Cass. pen. Sez. III n. 32036 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ignoranza dei requisiti previsti per l’accesso al reddito di cittadinanza è scusata solo se inevitabile, poiché tale ignoranza resta soggetta al regime dell’art. 5 cod. pen. Le disposizioni che integrano i requisiti del beneficio, e in particolare l’art. 2, comma 1, lettera c-bis), del d.l. n. 4 del 2019, si riferiscono esplicitamente alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale del richiedente. La chiarezza del dato normativo rende pertanto sussistente l’elemento soggettivo del reato, essendo chiara, sul piano intenzionale, la frode perpetrata dal richiedente consapevole della non spettanza del beneficio. Il ricorso che prospetti l’incertezza normativa senza indicare quali parti del modulo o della norma siano oscure e per quale ragione è inammissibile per genericità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 4 febbraio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore il 18 settembre 2024 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 4 del d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, per essersi appropriato del reddito di cittadinanza ottenuto mediante false dichiarazioni.
Il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’omessa motivazione sull’elemento soggettivo; l’omessa motivazione sulla deduzione difensiva relativa all’ambiguità del modulo circa la natura ostativa di una misura cautelare personale; il vizio di motivazione in ordine all’incertezza normativa sul requisito richiesto, con conseguente impossibilità per il ricorrente di comprendere il contenuto del modulo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha riunito i tre motivi, rilevando che essi presentano il medesimo vizio di genericità. Quanto alla prospettata incertezza normativa, il giudice d’appello ha correttamente richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’ignoranza dei requisiti di cui all’art. 2 del d.l. n. 4 del 2019 è scusata solo se inevitabile, essendo soggetta al regime dell’art. 5 cod. pen., dal momento che tale disposizione integra la disciplina del reato di cui all’art. 7 dello stesso decreto (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024).
La Corte territoriale ha poi rilevato che il testo dell’art. 2, comma 1, lettera c-bis) è sufficientemente chiaro da rendere edotto il richiedente della valenza ostativa alla concessione del beneficio della circostanza di essere soggetto a misura cautelare personale. La norma, infatti, si riferisce esplicitamente alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale del soggetto richiedente.
Da tale chiarezza la Corte ha fatto discendere la sussistenza dell’elemento soggettivo: è chiara, sul piano intenzionale, la frode perpetrata dal richiedente consapevole della non spettanza del beneficio. La norma extrapenale richiamata dal ricorrente non presenta profili di oscurità idonei a escludere la consapevolezza.
In ogni caso, il ricorso non prospetta alcun dato che permetta di comprendere a cosa la supposta ignoranza dovrebbe riferirsi. Il ricorrente si limita a dedurre l’impossibilità di rendersi conto dell’appropriazione del beneficio, senza indicare elementi specifici, e l’oscurità della norma extrapenale, senza individuare le parti del testo interessate e le ragioni di tale oscurità. Quanto al modulo, non ne richiama la parte ritenuta ambigua né indica perché essa dovrebbe precludere la conoscenza del requisito.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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