Reddito di cittadinanza, errore sui requisiti non esclude il dolo (Cass. pen. Sez. III n. 37226 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen., poiché la disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l. L’assenza, nel modulo predisposto dall’INPS, di uno spazio destinato alla dichiarazione sullo stato detentivo del richiedente è irrilevante ai fini dell’elemento oggettivo: la fattispecie incriminatrice sanziona chi rende dichiarazioni false od omette informazioni dovute e non richiama il modulo quale elemento costitutivo. La doglianza che introduce in cassazione un dubbio sull’omissione non prospettato nei gradi di merito è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, per aver omesso di dichiarare all’INPS, nella domanda di reddito di cittadinanza presentata il 3 febbraio 2021, di essere sottoposta a custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari, percependo così un emolumento non dovuto. La Corte d’appello di Roma confermava la decisione di primo grado.

La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre profili: la mancata valutazione delle doglianze d’appello; la fondatezza del convincimento sull’analisi della dichiarazione ISEE anziché sul modello ministeriale, non acquisito agli atti, con impossibilità di accertare l’elemento oggettivo; l’insussistenza del dolo specifico, avendo la ricorrente dichiarato la propria condizione al personale del C.A.F. e versando in ignoranza scusabile della legge penale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, distinguendo i profili. Sul versante oggettivo, il dubbio che l’imputata abbia omesso la dichiarazione sul proprio stato detentivo è prospettato per la prima volta in cassazione, senza alcuna deduzione di travisamento della prova: la questione, non precedentemente proposta, non è deducibile in sede di legittimità.

La Suprema Corte aggiunge, per completezza, che la sentenza di primo grado dà atto di aver esaminato l’intera documentazione e rileva una omissione documentale di particolare rilevanza. Sotto l’altro aspetto, l’asserita assenza nel modulo di uno spazio destinato alla dichiarazione sullo stato detentivo è del tutto irrilevante: la disposizione incriminatrice sanziona chi, al fine di ottenere il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi od omette informazioni dovute, ma non richiama il modulo INPS quale elemento costitutivo della fattispecie.

Sul piano soggettivo, la Corte richiama l’orientamento costante secondo cui, in tema di false dichiarazioni per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’errore sui requisiti si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen., poiché l’art. 2 d.l. n. 4 del 2019 integra il precetto dell’art. 7. Viene citata Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui, Rv. 286413-01, che in motivazione esclude l’inevitabilità dell’ignoranza, non presentando la normativa connotati di cripticità.

Nel caso concreto, la circostanza asserita dalla ricorrente di aver rappresentato oralmente al personale del C.A.F. di essere sottoposta agli arresti domiciliari è sfornita di allegazione a riscontro. La conoscenza pubblica delle disposizioni sui requisiti risaliva al 2019, mentre la condotta è stata realizzata nel 2021. Le censure, lungi dall’evidenziare vizi logici o giuridici, mirano a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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