Vendita con riservato dominio e confisca: l’ablazione colpisce la posizione dell’acquirente (Cass. pen. Sez. 1 n. 7574 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., già art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, può avere ad oggetto non solo il diritto di proprietà ma anche i diritti reali di godimento, le facoltà connesse al diritto di proprietà e le aspettative che si sostanzino in una “disponibilità” del bene dalla quale il condannato tragga utilità. In caso di vendita con patto di riservato dominio ex art. 1523 cod. civ., l’effetto ablativo resta limitato ai diritti e alle facoltà trasferiti all’acquirente, ossia possesso, godimento ed aspettativa reale all’acquisto, mentre il venditore conserva le facoltà residue e può vantare solo pretese creditorie, da azionare nelle sedi appropriate. La risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente, successiva alla trascrizione del sequestro e della confisca, non è opponibile all’ente assegnatario, operando il disposto dell’art. 1458, secondo comma, cod. civ. La tutela del terzo titolare di diritti sul bene confiscato è affidata all’incidente di esecuzione, che non prevede termini di decadenza.
Il Fatto
L’ISMEA aveva venduto con patto di riservato dominio un fondo rustico a due coniugi, riservandosi la proprietà fino all’integrale pagamento del prezzo. Nell’ambito di un procedimento penale per reati di criminalità organizzata, il fondo era stato sottoposto a sequestro e successivamente a confisca, pronunciata in via definitiva. L’ente venditore, deducendo di aver risolto il contratto per inadempimento degli acquirenti e di aver riacquistato la piena proprietà, chiedeva al giudice dell’esecuzione la revoca della confisca e la restituzione del bene.
Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza, ma la Corte d’appello, adita in sede di opposizione dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati, confermava la restituzione, ritenendo che la confisca non avesse trasferito la proprietà del bene, non ancora acquisita dagli acquirenti. Avverso tale ordinanza, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi di ricorso. Con riferimento al primo, ha chiarito che la mancata integrazione del contraddittorio nella fase de plano del procedimento di esecuzione non determina nullità, operando il principio di tassatività di cui all’art. 177 cod. proc. pen. e trovando le garanzie difensive attuazione nella successiva fase a contraddittorio pieno, che nella specie si era regolarmente svolta. Quanto al secondo motivo, ha escluso l’applicabilità dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., rilevando che il rinvio operato dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. non include la revocazione della confisca di prevenzione. La tutela del terzo è affidata all’incidente di esecuzione, che non prevede termini di decadenza, potendo il decorso del tempo rilevare solo ai fini dell’opponibilità degli atti dispositivi compiuti dall’ente assegnatario.
La Corte ha, invece, accolto il terzo motivo, incentrato sull’oggetto dell’ablazione. Ha ricordato che la confisca, per la sua finalità antielusiva, colpisce qualunque utilità della quale il condannato abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, includendo diritti reali di godimento, facoltà e aspettative. Pertanto, in caso di vendita con patto di riservato dominio, l’effetto ablativo si verifica sulla posizione giuridica trasferita all’acquirente, ossia possesso, godimento ed aspettativa reale all’acquisto, e non già sulla nuda proprietà del venditore. In tal senso depongono i precedenti richiamati, tra cui Sez. 1, n. 8775 del 2008 e Sez. 5, n. 7917 del 2018.
Da tale ricostruzione è derivato l’accoglimento anche del quarto profilo, relativo all’inefficacia della risoluzione del contratto intervenuta dopo la confisca. La Corte ha evidenziato che la risoluzione, successiva alla trascrizione del sequestro e della confisca, non può essere opposta all’ente assegnatario, in forza dell’art. 1458, secondo comma, cod. civ., che fa salvi i diritti acquistati dai terzi. L’atto notarile di risoluzione, perfezionatosi quando l’acquirente non era più titolare dei diritti derivanti dal contratto, non poteva produrre l’effetto ripristinatorio invocato dall’ente venditore, il quale può vantare solo eventuali pretese creditorie da far valere nelle sedi opportune.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1458 c.c. – Effetti della risoluzione
- Art. 1523 c.c. – Passaggio della proprietà e dei rischi
- Art. 240-bis c.p. – Confisca in casi particolari
- Art. 177 c.p.p. – Tassativà