Concorso del sindaco nella bancarotta per omesso controllo e segnali di allarme (Cass. pen. Sez. V n. 32560 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I componenti del collegio sindacale di una s.r.l. rispondono a titolo di concorso nei reati di bancarotta fraudolenta impropria e documentale commessi dagli amministratori quando omettono i dovuti controlli, purché sia accertata la presenza, all’epoca, di segnali di allarme o indici rivelatori delle condotte illecite. L’omissione del controllo è colpevole e causalmente rilevante solo se il giudice di merito verifica, anche in via controfattuale, che essa ha concretamente agevolato le condotte degli amministratori. L’obbligo di vigilanza dei sindaci non si esaurisce nel controllo contabile, ma si estende al contenuto della gestione, ai sensi dell’art. 2403 cod. civ. e dei poteri-doveri di informazione e segnalazione, compreso quello dell’art. 2409 cod. civ. La valutazione non può essere formulata ex post, ma deve collocarsi al momento in cui i controlli andavano esercitati.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, aveva ridotto la pena inflitta a un imputato, già presidente del collegio sindacale di una s.r.l. poi fallita, sostituendola con la detenzione domiciliare. La condanna riguardava i reati di bancarotta impropria e bancarotta documentale, per avere i sindaci consentito, con la loro inerzia, le condotte degli amministratori: appostazione di crediti inesistenti verso presunte clienti cubane, per complessivi euro 3.500.000, e annotazione di fatture per operazioni inesistenti.

La Corte distrettuale aveva ascritto all’imputato i soli fatti consumati prima delle sue dimissioni dell’aprile 2008, escludendo quelli successivi. Contro la decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, tutti incentrati sul concorso materiale e sull’elemento soggettivo, sul giudizio ex ante e sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui la responsabilità per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nei confronti dei componenti del collegio sindacale di una s.r.l. che abbiano omesso i dovuti controlli sull’operato degli amministratori, sussistendo anche in tale ipotesi il potere di segnalazione dell’art. 2409 cod. civ. (Sez. V n. 44107 dell’11.05.2018). I sindaci concorrono, dunque, nel delitto commesso dall’amministratore per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo.

Quanto alla bancarotta semplice, i sindaci rispondono del reato di cui agli artt. 217, comma primo, n. 4, e 224 legge fall. per non essersi attivati dinanzi all’inerzia dell’amministratore che non abbia chiesto il fallimento in proprio, ma solo quando l’insolvenza sia rilevabile dagli atti a loro disposizione, dovendo il giudice verificare in via controfattuale se, esperite le attività omesse, il dissesto si sarebbe comunque aggravato (Sez. V n. 28848 del 21.09.2020).

In tema di bancarotta documentale, l’obbligo di vigilanza non è limitato al mero controllo contabile, ma si estende al contenuto della gestione, poiché la previsione dell’art. 2403, comma primo, cod. civ. va correlata ai commi terzo e quarto, che conferiscono ai sindaci il potere-dovere di chiedere notizie agli amministratori sull’andamento delle operazioni (Sez. V n. 17393 del 13.12.2006).

La Corte aggiunge il principio dirimente. Quando la condotta del sindaco consista in una mera omissione dei dovuti controlli, per affermarne la responsabilità occorre che nella contabilità della società poi fallita, o nel rapporto con la concreta operatività sottostante, fossero già presenti segnali di allarme o indici rivelatori delle condotte illecite in corso: solo così l’omissione è colpevole e l’omesso controllo ha concretamente agevolato quelle condotte.

Nel caso concreto i segnali erano plurimi: gli attivi dei bilanci 2005 e 2006, quando l’imputato rivestiva ancora la carica, erano viziati da crediti ingenti verso società cubane di veridicità palesemente dubbia, privi di titolo contrattuale e senza alcun tentativo di recupero, il che aveva consentito agli amministratori di proseguire l’attività e prelevare somme ingenti. Di qui l’infondatezza dei motivi dal primo al quarto. L’omissione totale di ogni controllo, il ruolo di presidente del collegio e la riduzione di pena già operata in appello escludono arbitrarietà nella commisurazione, anche quanto al bilanciamento fissato in termini di equivalenza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *