Inammissibile il ricorso su questioni non devolute al giudice d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 32711 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, essendo irrilevante l’intervenuta trattazione in secondo grado quale efficacia sanante ex post. È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso che deduca una questione non costituente oggetto dei motivi di appello, compresa la generica prospettazione di una censura illustrata solo in sede di legittimità. Anche dopo le modifiche del d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi resta rimessa a valutazione discrezionale del giudice, da condurre secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.; l’accertamento delle condizioni per applicare le sanzioni sostitutive di cui all’art. 53 legge n. 689 del 1981 è accertamento di fatto, non sindacabile in legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico.

Il Fatto

La Corte d’appello territoriale ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di furto aggravato, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa, riconosciuta la recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva; violazione dell’art. 20 bis cod. pen. e vizio di motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, relativo alla recidiva, rileva che la questione non ha costituito oggetto di specifica doglianza in appello, ove si è devoluta solo l’eccessività della pena e il diniego della sanzione sostitutiva. Trova applicazione il principio per cui non può dedursi per la prima volta in cassazione la mancanza dei presupposti della contestazione della recidiva quando, in appello, sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza di indici di maggiore pericolosità. Le questioni non devolute alla cognizione del giudice di appello non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità.

Il Collegio richiama sul punto un costante orientamento: Sez. 2 n. 26721 del 2023, Sez. 4 n. 27110 del 2020, Sez. 3 n. 16610 del 2017, Sez. 2 n. 29707 del 2017, Sez. 3 n. 21920 del 2012. La ratio è evitare che in sede di legittimità venga annullato il provvedimento con riferimento a un punto rispetto al quale si configuri a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. È inoltre inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso che deduca una questione non oggetto dei motivi di appello, intendendosi tale anche la generica prospettazione in gravame di una censura illustrata specificamente solo in cassazione (Sez. 2 n. 34044 del 2020).

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il ricorrente non si confronta criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare censure già vagliate e disattese, e censurando il trattamento sanzionatorio pur sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. La Corte d’appello ha valutato la negativa prognosi secondo gli indicatori dell’art. 133 cod. pen., in particolare il comportamento dell’imputato successivo al reato e i precedenti penali: due pregresse sospensioni condizionali revocate, la revoca dell’ordinanza di messa alla prova per mancata presentazione, la perseveranza nella commissione di reati.

Il Collegio ribadisce che i “fondati motivi” che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell’art. 58, comma primo, legge n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare il bilanciamento, in chiave prognostica, tra finalità rieducativa ed effettività della pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione. L’accertamento delle condizioni per applicare le sanzioni sostitutive è accertamento di fatto, non sindacabile in legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1 n. 35849 del 2019). Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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