Sostituzione della pena detentiva non concedibile d’ufficio dal giudice di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 36145 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive previste dall’art. 20-bis cod. pen., il giudice di appello non può disporla d’ufficio quando nell’atto di gravame non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo. La conversione della pena detentiva, infatti, non rientra nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., disposizione derogatoria di natura eccezionale al principio devolutivo dell’appello. Ne consegue che, in assenza di specifico motivo di appello, è irrilevante la richiesta di sostituzione eventualmente formulata nell’ambito del concordato, a prescindere dalla sua mancata reiterazione dopo il rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva. La Corte di Appello di Roma, riformando la decisione, ha rideterminato la pena inflitta. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante contestata, e rigetto della richiesta di sostituzione della pena della reclusione con la detenzione domiciliare. La questione centrale attiene proprio a quest’ultimo profilo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è giudicato aspecifico. Il ricorrente non si è adeguato al disposto dell’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico senza esplicitare il ragionamento su cui fondava le censure. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016: i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Il motivo è inoltre riproduttivo di censure già vagliate dai giudici di merito. Quanto alla bancarotta documentale, il ricorso è manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha posto in luce il collegamento tra la mancata produzione delle scritture contabili e le condotte distrattive.

Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche in prevalenza sull’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, è inammissibile. La Corte territoriale ha sorretto il trattamento punitivo con motivazione sufficiente, desumendo la personalità dell’imputato dalla condotta tenuta, dalle plurime fattispecie accertate e dal precedente.

Il terzo motivo concerne il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva. Il Collegio rileva che la richiesta non era contenuta nell’atto di appello, benché al momento della decisione di primo grado la pena inflitta potesse già essere oggetto di sostituzione. Il giudice di appello, quindi, non può provvedere ex officio.

La Corte accede all’esegesi secondo cui, in materia di pene sostitutive dell’art. 20-bis cod. pen., la conversione non rientra tra i benefici e le diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., norma derogatoria di natura eccezionale al principio devolutivo. Richiama sul punto Sez. II n. 14168 del 2025. Ne deriva che, in assenza di specifico motivo di appello, la richiesta formulata nell’ambito del concordato resta irrilevante, a prescindere dalla sua mancata reiterazione dopo il rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen.

L’inammissibilità del ricorso principale si estende, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ai motivi aggiunti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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