Revoca della sospensione condizionale non riapre l’accesso alle pene sostitutive (Cass. pen. Sez. I n. 36314 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, quando la sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa ha acquisito l’irrevocabilità in tempo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente esclusione dal regime transitorio di cui all’art. 95 d.lgs. cit., la circostanza che soltanto a cagione della revoca del beneficio disposta dal giudice dell’esecuzione ex art. 168 cod. pen. la pena detentiva irrogata in sede di cognizione sia divenuta eseguibile non costituisce sopravvenienza idonea, in carenza di ogni indicazione normativa, a fondare la richiesta di sostituzione con alcuna delle pene di cui all’art. 20-bis cod. pen. Il giudice dell’esecuzione, pur titolare del potere di esaminare le domande nuove formulate dalla parte privata nel rispetto del contraddittorio, non può accogliere una richiesta che il legislatore ha inteso escludere ratione temporis. La revoca della sospensione, lungi dal costituire fattore neutro, assume funzione sanzionatoria e non può rimettere in termini il condannato per effetto di una sua condotta antigiuridica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglie l’istanza del Procuratore generale e revoca la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza della stessa Corte, divenuta irrevocabile nel novembre 2022. Contestualmente dichiara inammissibile la separata richiesta della difesa di sostituire un anno di reclusione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ritenendola estranea a un procedimento di esecuzione avente a oggetto esclusivo la domanda di revoca.
Il difensore ricorre per cassazione deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 676 cod. proc. pen. e 20-bis cod. pen. e alla legge n. 689 del 1981, oltre a vizio di motivazione. Sostiene che il giudice dell’esecuzione dispone di poteri impliciti che gli consentono di ampliare il thema decidendum, che l’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 non era applicabile perché la sentenza era già irrevocabile, e che solo la sopravvenuta revoca ha attualizzato l’interesse alla sostituzione, avendo in precedenza operato il divieto dell’art. 58 legge n. 189 del 1981. In subordine chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 676 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27, 111 e 117 Cost., in riferimento all’art. 6 CEDU. Il Procuratore generale conclude per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte riconosce che il procedimento di esecuzione non è un giudizio di impugnazione e non è improntato al principio devolutivo. Sussiste dunque il dovere del giudice di decidere anche sulle domande nuove formulate dalla parte privata, purché sia garantito il contraddittorio alla parte pubblica, secondo il consolidato orientamento di Sez. 1 n. 1229 del 2021 e Sez. 1 n. 51053 del 2017. Sotto questo profilo l’ordinanza torinese ha errato nel dichiarare inammissibile la richiesta per ragioni meramente processuali.
Il vizio, tuttavia, non giova al ricorrente. Il sistema delle pene sostitutive introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 trova applicazione nei procedimenti in corso nei soli limiti dell’art. 95. La sede fisiologica di valutazione resta il giudizio di primo grado, con il meccanismo bifasico dell’art. 545-bis cod. proc. pen.; per i giudizi di legittimità pendenti la norma transitoria consente l’istanza al giudice dell’esecuzione entro trenta giorni dall’irrevocabilità. Si tratta di disposizione di natura eccezionale, di stretta interpretazione e insuscettibile di estensione analogica, come chiarito da Corte cost. n. 87 del 2026 e da Sez. 1 n. 19816 del 2025.
Il Collegio esclude che la formula “procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello” possa riferirsi ai procedimenti di esecuzione avviati dopo il giudicato, e ribadisce che l’applicazione delle pene sostitutive non opera rispetto alle decisioni già irrevocabili al momento dell’entrata in vigore della riforma, secondo Sez. 1 n. 21923 del 2026 e Sez. 1 n. 41712 del 2022. Nella specie la sentenza era divenuta irrevocabile nel novembre 2022, prima della soglia del 30 dicembre 2022.
Quanto alla revoca della sospensione, essa non sposta in avanti la data di irrevocabilità né riattiva il potere di chiedere la pena sostitutiva: l’alternatività tra sospensione condizionale e pene sostitutive è imposta dal legislatore e non è recuperabile postumo in executivis. La revoca ex art. 168 cod. pen. consegue a fatti sopravvenuti e assume funzione sanzionatoria: ammettere la sostituzione equivarrebbe a rimettere in termini il condannato per effetto di una condotta antigiuridica, in contrasto con la logica sinallagmatica valorizzata da Corte cost. n. 208 del 2024.
Le questioni di costituzionalità sono infondate. La scelta di escludere i rapporti esauriti trova giustificazione ragionevole nella tutela della certezza del giudicato, come già ritenuto da Sez. 3 n. 47042 del 2023 e Sez. 6 n. 34091 del 2023. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione
- Art. 545-bis c.p.p. – Condanna a pena sostitutiva
- Art. 676 c.p.p. – Altre competenze