Pena pecuniaria sostitutiva: la prognosi negativa va motivata su elementi concreti (Cass. pen. Sez. III n. 36084 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen. richiede dal giudice una valutazione prognostica complessa, che consideri le potenzialità di reinserimento correlate a ciascuna pena sostitutiva, in funzione del principio di proporzione e delle finalità rieducative e special-preventive. La sostituzione può essere esclusa anche in base ai soli precedenti penali dell’imputato, ma è necessario che dalla loro valutazione, oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni. È illegittima, per difetto e per eccesso di motivazione, la decisione che si limita a richiamare la quantità e gravità dei precedenti senza apprezzarli nel concreto e che desume l’insensibilità ai precetti normativi dallo stesso fatto per cui si procede.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 novembre 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 18 dicembre 2024 nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 7, comma 2, decreto legge n. 4 del 2019. Questi, beneficiario del reddito di cittadinanza, aveva omesso di indicare le variazioni rilevanti ai fini della revoca del beneficio, segnatamente la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Con motivi aggiunti depositati il 3 ottobre 2025, l’imputato aveva formulato in via subordinata richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva. La Corte territoriale rigettava l’istanza, negando una prognosi favorevole sull’adempimento delle prescrizioni in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali e di condotte sintomatiche di “spregiudicata insensibilità” ai precetti normativi. Il condannato ricorreva per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli art. 20-bis cod. pen. e agli art. 53, 58 e 59 legge n. 689 del 1981.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Suprema Corte rileva che gli argomenti spesi dalla Corte di appello per negare la sostituzione — la quantità e gravità dei precedenti e la “spregiudicata insensibilità ai più basilari precetti normativi” — sono apodittici e non allineati alla giurisprudenza formatasi sull’art. 20-bis cod. pen..
Il Collegio ribadisce che il giudice è tenuto a una valutazione prognostica complessa, che misuri le potenzialità di reinserimento correlate a ciascuna pena sostitutiva, così da individuare quella più rispettosa del principio di proporzione e più idonea a garantire le finalità rieducative e special-preventive del trattamento sanzionatorio. Richiama sul punto Sez. IV n. 29592 del 25/06/2026 e Sez. V n. 34243 del 26/09/2025.
È certamente possibile escludere la sostituzione sulla base dei soli precedenti penali. Tuttavia, precisa la Corte, occorre che dalla loro valutazione, oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. IV n. 36961 del 09/10/2025; Sez. V n. 24093 del 13/05/2025).
La motivazione impugnata risulta perciò carente nella parte in cui si riferisce ai precedenti penali, non altrimenti indicati né effettivamente apprezzati; esorbitante nella parte in cui desume la spregiudicata insensibilità dall’indebita percezione del reddito di cittadinanza; eccentrica rispetto alla prognosi di adempimento di un’obbligazione pecuniaria. Il Collegio aggiunge che, secondo l’informazione provvisoria n. 9/2026 relativa alla sentenza delle Sezioni Unite pronunciata all’udienza del 25 giugno 2026, è escluso che la richiesta di pena pecuniaria possa essere rigettata sulla base di una prognosi negativa circa la capacità di adempimento, profilo distinto da quello relativo alla volontà di adempimento.
La sentenza è dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, per nuovo giudizio sul solo punto della sostituibilità della pena detentiva con la pena pecuniaria.
Nota della Redazione
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