Pene sostitutive in appello, nessun obbligo di avviso d’ufficio (Cass. pen. Sez. II n. 36736 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello non può disporre d’ufficio la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, non rientrando tale conversione nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., disposizione derogatoria e di natura eccezionale al principio devolutivo. Ne consegue che, in assenza di un impulso di parte espresso con i motivi di gravame, con motivi nuovi o con le conclusioni, non è onere della Corte di merito attivare la procedura di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen. Il vizio concernente il mancato avviso della facoltà di chiedere l’applicazione di una pena sostitutiva, non denunciato nel percorso devolutivo, non è deducibile per la prima volta in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né costituisce questione rilevabile ex officio in ogni stato e grado.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino confermava l’accertamento della responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa nella compravendita di autovetture, la qualificazione circostanziale e il trattamento sanzionatorio. La difesa lamentava che il giudice di secondo grado non avesse dato avviso all’imputato, ex officio, della facoltà di chiedere la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall’art. 20 bis cod. pen., in riferimento all’art. 545 bis cod. proc. pen.
Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: uno nel merito della responsabilità penale, l’altro in rito, concernente il mancato avviso. La questione giungeva così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, rileva che la difesa ha dedotto in maniera promiscua i tre vizi di motivazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., senza indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria o illogica. Richiamando Sez. U n. 29541 del 2019, il Collegio ribadisce che i vizi della motivazione sono eterogenei e incompatibili e non possono cumularsi sul medesimo segmento della decisione: il motivo è quindi aspecifico.
Nel merito, il ricorrente non si confronta con la motivazione dei giudici di merito, doppia conforme su responsabilità, circostanze e pena, fondata sulla prova certa degli artifizi usati per indurre la persona offesa a versare denaro in vista del prospettato acquisto all’asta di autovetture. Si tratta di valutazione rimessa al giudice di merito, logicamente motivata.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che il vizio è stato proposto per la prima volta con i motivi di ricorso, mentre la sentenza di primo grado era stata emessa nel pieno vigore del regime dell’art. 545 bis cod. proc. pen. Esso non è pertanto deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e non è questione rilevabile ex officio in ogni stato e grado (art. 609 cod. proc. pen.).
Il Collegio ribadisce inoltre l’orientamento secondo cui il giudice d’appello non può disporre d’ufficio la sostituzione delle pene detentive, non rientrando la conversione tra i benefici e le diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Poiché nessuna richiesta era stata avanzata con i motivi di gravame, con motivi nuovi o con le conclusioni, non era onere della Corte di merito attivare la procedura dell’art. 545 bis cod. proc. pen.
Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La motivazione è redatta in forma semplificata in ragione dell’applicazione di principi consolidati.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 545-bis c.p.p. – Condanna a pena sostitutiva
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 609 c.p.p. – Cognizione della corte di cassazione