Lavoro di pubblica utilità e prescrizioni illegittime ex art 56-ter (Cass. pen. Sez. III n. 36083 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada è disciplinata secondo il modello dell’art. 54 d.lgs. n. 274/2000, di cui mutua le modalità esecutive, e si distingue dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all’art. 20-bis cod. pen., regolato dagli artt. 56-bis e 56-ter l. n. 689/1981. La norma del codice della strada non contiene alcun rinvio alla legge sulle sanzioni sostitutive, né prevede prescrizioni ulteriori rispetto allo svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività. Ne deriva che l’imposizione da parte del giudice di prescrizioni aggiuntive ex art. 56-ter l. n. 689/1981 integra una pena illegale, non emendabile mediante applicazione analogica in malam partem della normativa sopravvenuta. L’eventuale difetto di coordinamento tra le due discipline resta affidato alla valutazione del legislatore.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, in esito a giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza che aveva annullato una precedente pronuncia limitatamente al rigetto della richiesta di lavoro sostitutivo di pubblica utilità, riformava parzialmente la condanna inflitta dal GUP del Tribunale di Sassari per il reato di cui all’art. 186, commi 2-bis e 2-sexies, lett. c), d.lgs. n. 285/1992. La pena detentiva veniva sostituita con il lavoro di pubblica utilità, accompagnato dalle prescrizioni di cui all’art. 56-ter l. n. 689/1981.

L’imputato ricorreva per cassazione lamentando la violazione degli artt. 56-ter l. n. 689/1981 e 186, comma 9-bis, cod. strada. Sosteneva che la pena del lavoro di pubblica utilità prevista dal codice della strada è differente rispetto a quella disciplinata in via generale dalla legge sulle sanzioni sostitutive, con la conseguenza che la disciplina delle prescrizioni non potrebbe trovare applicazione.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione accoglie il ricorso e condivide l’impostazione del Procuratore generale. Il dato normativo è dirimente: l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada prevede la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste. La disposizione richiamata, riferita ai reati di competenza del giudice di pace, non contempla prescrizioni ulteriori rispetto allo svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività e non rimanda all’art. 56-ter l. n. 689/1981, riferito alle sanzioni sostitutive regolate da quella legge.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza. Secondo Sez. IV n. 17561 del 16.01.2024, la sanzione sostitutiva in esame, disciplinata conformemente al modello dell’art. 54 d.lgs. n. 274/2000, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all’art. 20-bis cod. pen., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter l. n. 689/1981 come novellati dall’art. 71 d.lgs. n. 150/2022: ne consegue che l’imposizione di prescrizioni aggiuntive dà luogo a pena illegale. La stessa pronuncia ha chiarito che è stato il legislatore del 2022 a dettare, con l’introdotto art. 20-bis cod. pen., la regola generale per cui le pene sostitutive sono disciplinate dal Capo III della legge n. 689/1981, fatto salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, tra le quali rientra l’ipotesi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

La Corte richiama anche Sez. IV n. 24287 del 06.06.2025, secondo cui integra violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. la sentenza che, a fronte di una richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, dispone in difetto di consenso dell’imputato il lavoro sostitutivo di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis l. n. 689/1981.

Il Collegio si fa carico dell’obiezione secondo cui il rinvio al modello del giudice di pace precede l’introduzione delle pene sostitutive nel codice penale, così che l’aporia potrebbe costituire un difetto di coordinamento da risolvere modificando il rinvio chiuso contenuto nella norma. Tale compito spetta però al legislatore: in assenza di espresso rinvio, la normativa sul lavoro di pubblica utilità sostitutivo non può applicarsi analogicamente in malam partem, anche perché l’istituto del codice della strada conserva la peculiarità della prestazione da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.

Ne segue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle prescrizioni imposte ai sensi dell’art. 56-ter l. n. 689/1981, che vengono eliminate.

Nota della Redazione

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