Confisca del veicolo modificato per il trasporto e ingente quantità di stupefacente (Cass. pen. Sez. VI n. 33632 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la deducibilità con il ricorso per cassazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. La verifica della sussistenza di una circostanza aggravante è astrattamente sussumibile nella nozione di qualificazione giuridica del fatto, ma richiede una deduzione suscettibile di positivo apprezzamento e non una mera e assertiva affermazione. L’aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice quando tale soglia sia superata. La confisca del veicolo appositamente modificato per il trasporto dello stupefacente, ai sensi dell’art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen., è legittima anche quando le modifiche siano rimovibili con il ripristino delle caratteristiche originarie, essendo irrilevante la definitività dell’asservimento.

Il Fatto

Con sentenza del 17 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato all’imputato, a sua richiesta, la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto tredici panetti di cocaina con principio attivo corrispondente a circa kg. 6,126. Il giudice ha inoltre disposto la confisca dell’autovettura, intestata all’imputato e appositamente modificata per il trasporto dello stupefacente.

Avverso la sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità e l’illegittimità della confisca, sul rilievo che la modifica del veicolo non era strutturale ma rimovibile con il ripristino della normale funzione del mezzo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità ricordano che, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, richiamando sul punto Sez. II n. 14377 del 31.03.2021. Nel caso concreto la deduzione si risolve in una mera e assertiva affermazione, perché il principio attivo detenuto consta di un valore pari a circa 6,126 chilogrammi.

La Corte osserva che l’aggravante dell’ingente quantità, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice quando tale soglia sia superata, secondo il principio affermato da Sezioni Unite n. 36258 del 24.05.2012. Nel caso in esame è evidente il superamento per valore ingente del principio attivo rispetto alla dose media giornaliera, pari a 0,5 mg. per la cocaina. A conferma depongono anche le circostanze e le modalità del fatto, poiché il ricorrente trasportava tredici panetti di cocaina, fornitura destinata al rifornimento di un vasto giro di cessioni.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato al confronto con le condizioni del bene oggetto di confisca, sintomatiche dell’uso del veicolo appositamente per la realizzazione di condotte illecite e dimostrative dello stretto nesso strumentale con la commissione del reato, richiamando Sez. II n. 29457 del 05.06.2019. È irrilevante, secondo i giudici, la definitività dell’asservimento, che il ricorrente assume transitorio e rimovibile con il ripristino delle caratteristiche originarie del veicolo.

La Corte precisa che nell’art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen. rientra l’ipotesi in cui l’incriminazione del possesso della cosa dipende non solo dalla sua intrinseca natura, ma anche da condizioni personali del possessore, che confluiscano, con la materialità della condotta, in una previsione punitiva; tale confisca è adottabile anche quale effetto dell’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 445, primo comma, cod. proc. pen. È dunque rilevante la natura sanzionatoria del provvedimento, in cui confluiscono valutazioni inerenti alla persona del colpevole e all’accertata utilizzazione del bene alla commissione del reato. Non risulta pertanto di per sé sproporzionata la confisca del veicolo in ragione della precarietà delle modifiche apportate e astrattamente suscettibili di ripristino dello stato della res. Il ricorrente è infine condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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