Patente revocata, il triennio non richiede la riabilitazione penale (TAR Puglia n. 777 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime dell’art. 120, comma 3, cod. strada antecedente alla novella introdotta dalla legge n. 177/2024, il decorso del triennio dalla revoca della patente costituisce condizione unica e non addizionale rispetto ai requisiti morali del comma 1. La riabilitazione penale non è presupposto necessario per conseguire una nuova patente dopo la revoca: il Prefetto non può dichiarare inammissibile l’istanza per la sola mancanza del provvedimento riabilitativo. Decorso il triennio, il Prefetto è tenuto a compiere una nuova istruttoria e a esercitare un potere discrezionale a esito libero, calibrato sulle motivazioni dell’istante e sulle esigenze di lavoro o di salute. Il diniego fondato sull’automatismo della riabilitazione è pertanto illegittimo. Il principio si applica ai soli provvedimenti prefettizi anteriori al 10 dicembre 2024, per l’operare del tempus regit actum.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito la revoca della patente a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e di una condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, con pena applicata ex artt. 444 e 445 cod. proc. pen. Decorso il triennio, ha chiesto alla Prefettura il nulla osta per conseguire una nuova patente.

L’amministrazione ha riscontrato negativamente l’istanza, dichiarandola inammissibile per il mancato conseguimento della riabilitazione penale. Il ricorrente ha impugnato la nota prefettizia davanti al giudice amministrativo, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 120 cod. strada. In via cautelare il Tribunale ha sospeso il provvedimento, riconoscendo il fumus boni iuris e il pregiudizio grave e irreparabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato. La vicenda si colloca prima della modifica dell’art. 120, comma 3, cod. strada introdotta dall’art. 8 della legge n. 177/2024, in vigore dal 10 dicembre 2024. Per il principio tempus regit actum si applica la formulazione precedente, nella quale il diniego di nulla osta rientrava nella giurisdizione amministrativa, in ragione del potere discrezionale allora spettante alla Prefettura.

Nel merito, il Tribunale conferma integralmente il contenuto dell’ordinanza cautelare. Richiama il contrasto tra due orientamenti formatisi sulla lettura sistematica dei primi tre commi dell’art. 120 cod. strada. Un primo indirizzo qualificava il comma 3 come norma aggiuntiva, richiedendo il duplice presupposto della riabilitazione e del decorso triennale. Un secondo indirizzo, fatto proprio dal Consiglio di Stato, Sezione III, con le sentenze n. 8439/2022 e n. 11077/2022, ha chiarito che la riabilitazione non si aggiunge al triennio e che il comma 3 opera come norma abilitante e non solo preclusiva.

Il Collegio aderisce a questa seconda lettura. Osserva che la tesi contraria espone il destinatario della revoca a un trattamento sempre peggiore rispetto a chi richiede la patente per la prima volta, attribuendo al termine triennale la sostanza di una sanzione ex lege. Richiama la giurisprudenza costituzionale, segnatamente la sentenza n. 99 del 2020, sul carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio.

La conseguenza è che il decorso del triennio non determina un accoglimento automatico dell’istanza. Perdurando l’assenza dei requisiti ordinari, il Prefetto deve procedere a una valutazione discrezionale del singolo caso, verificando le esigenze lavorative o di salute prospettate dall’istante. La nota impugnata ha invece opposto un diniego automatico fondato sulla sola mancanza della riabilitazione, senza esercitare alcuna discrezionalità.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento prefettizio annullato, salvi i successivi provvedimenti discrezionali dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro, oltre accessori, in considerazione della semplicità e ripetitività della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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