Carenza sopravvenuta di interesse all’impugnazione per annullamento del provvedimento (Cass. pen. Sez. III n. 34198 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la carenza sopravvenuta di interesse all’impugnazione. L’interesse richiesto dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen. deve essere apprezzabile in termini di attualità e concretezza ed è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento gravato. Esso sussiste solo se il gravame è idoneo a costituire, mediante l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente. La declaratoria di inammissibilità che derivi da causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente non comporta condanna alle spese processuali né al versamento della somma in favore della cassa delle ammende.

Il Fatto

Nel corso di distinte perquisizioni e sequestri, al ricorrente erano stati sequestrati numerosi pappagalli. Con sentenza, passata in giudicato, i reati contestati erano stati dichiarati estinti per prescrizione, senza alcuna statuizione sugli animali in sequestro. Successivamente il giudice delle indagini preliminari, con l’ordinamento di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., aveva disposto la confisca degli esemplari, qualificandola come obbligatoria.

Avverso quel provvedimento il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione e, contemporaneamente, incidente di esecuzione, chiedendo la caducazione immediata degli effetti della confisca. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza, ritenendola manifestamente infondata. Da qui il ricorso, affidato a due motivi, con cui si denunciava la natura abnorme del provvedimento e la nullità del decreto emesso de plano senza instaurazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di legittimità, questa Corte, con una precedente sentenza adottata nel procedimento instaurato avverso il medesimo provvedimento di confisca, aveva già annullato l’ordinanza impugnata. Il giudice di legittimità aveva evidenziato che il giudice delle indagini preliminari non aveva più il potere di disporre d’ufficio, con la procedura di correzione degli errori materiali, la statuizione relativa alla confisca omessa nella sentenza divenuta definitiva.

Tale sopravvenienza è decisiva. L’ordinanza del 20 novembre 2024 è stata annullata e il provvedimento che essa confermava, in questa sede impugnato, è privo di effetto. Ne deriva la carenza sopravvenuta di interesse al ricorso, che diviene inammissibile.

La Corte richiama la propria costante giurisprudenza. L’interesse a impugnare deve essere valutato in termini di attualità e concretezza e non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto (Sez. U n. 40049 del 2008). La concretezza può ravvisarsi anche quando il gravame lamenti una violazione astratta di una norma processuale, purché da essa derivi un pregiudizio reale ai diritti dell’imputato, che si intende tutelare attraverso un risultato non solo teoricamente corretto ma praticamente favorevole (Sez. U n. 6203 del 1993; Sez. U n. 9616 del 1995).

Su questa linea, l’interesse ex art. 568, quarto comma, cod. proc. pen. è condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione e va correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento gravato: esso sussiste se il gravame è idoneo a eliminare un provvedimento pregiudizievole, realizzando una situazione più vantaggiosa (Sez. U n. 42/1996).

Nel caso concreto, alla pronuncia invocata non può riconnettersi alcun effetto utile, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte precisa, infine, che trattandosi di inammissibilità derivante da causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, non va comminata né la condanna alle spese processuali né il versamento in favore della cassa delle ammende, poiché il venir meno dell’interesse non configura un’ipotesi di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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