Dolo alternativo del concorrente che resta a bordo dell’auto in fuga (Cass. pen. Sez. I n. 35604 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dolo alternativo costituisce manifestazione di dolo diretto, e non meramente eventuale, in quanto l’agente prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta, accettando l’evento stesso e non limitandosi a prevederne e accettarne il rischio. Esso è compatibile con il delitto tentato. In tema di concorso di persone, il coefficiente psicologico di adesione alla condotta del correo, che abbia cagionato l’evento lesivo, può essere accertato con metodo indiziario, valorizzando le modalità dell’azione e le condotte successive dell’imputato, quando questi, avendo avuto la concreta possibilità di dissociarsi, abbia scelto di permanere nel contesto dell’azione criminosa, così confermando la condivisione del proposito illecito. Ne consegue che il riconoscimento del solo dolo eventuale, incompatibile con il tentativo, è escluso quando i giudici di merito accertino l’effettiva rappresentazione e volizione dell’evento, sia pure in forma alternativa.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 06/02/2025, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per una pluralità di reati, tra cui il tentato omicidio di un operante di polizia giudiziaria, unificati dal vincolo della continuazione, ridotta la pena per il rito.

La vicenda trae origine da un controllo dell’Arma dei Carabinieri su un’auto rubata, i cui occupanti, dopo l’alt intimato, si davano alla fuga. Nel corso della manovra evacuativa il conducente dirigeva il veicolo verso il militare, che veniva travolto e sbalzato al suolo, riportando plurime lesioni. Il ricorrente, che non era alla guida, era rimasto a bordo dell’autovettura. La difesa ha censurato la qualificazione dell’elemento soggettivo, ritenendo configurabile al più un dolo eventuale, e la mancata applicazione dell’art. 116 cod. pen., oltre al giudizio di bilanciamento e agli aumenti per la continuazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato. La Corte affronta il nodo centrale del coefficiente psicologico, muovendo dalla distinzione tra dolo eventuale e dolo alternativo elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, citando Sez. I n. 16523 del 2020 e Sez. I n. 27620 del 2007.

Il punto di specificità della vicenda attiene alla posizione del concorrente che non tiene la condotta materiale. La Corte chiarisce che il dolo alternativo deve essere valutato non in capo al conducente, ma in capo a chi, pur potendo scendere dal veicolo, abbia scelto di restare a bordo. La censura difensiva si converte così in un vizio di motivazione sull’accertamento dell’elemento soggettivo del correo.

Richiamando il metodo logico-indiziario (Sez. V n. 30726 del 2020, Sez. V n. 26613 del 2019), la Corte rileva che la sentenza impugnata ha valorizzato le concrete modalità dell’azione. L’autovettura aveva effettuato una manovra di marcia indietro e si era fermata, offrendo agli occupanti la possibilità di scendere. Chi rimase a bordo optò per l’adesione all’azione di fuga. Non poteva non rappresentarsi quale sarebbe stata l’unica via di fuga, diretta verso l’inseguente.

Determinante è la lettura delle condotte post factum: la permanenza nel veicolo, l’aver versato polvere di estintore dal finestrino per ostacolare gli inseguitori e l’abbandono del mezzo dato alle fiamme per cancellare le tracce. Tali condotte, valutate nel loro complesso, sostengono l’accertamento del dolo diretto, sia pure alternativo, e non della mera accettazione del rischio. Nel dolo alternativo l’evento morte è previsto come altamente probabile e perciò voluto, non già solo accettato.

La Corte richiama i limiti del giudizio di legittimità (Sez. I n. 45331 del 2023, Sez. III n. 17395 del 2023), ribadendo che non rientra nelle proprie competenze stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti. Quanto al concorso anomalo, i due limiti negativi dell’art. 116 cod. pen. — evento non voluto, neppure a titolo eventuale o alternativo, e assenza di fattori eccezionali e occasionali — impediscono la configurabilità invocata (Sez. I n. 44579 del 2018).

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti costituisce esercizio di potere insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato (Sez. V n. 33114 del 2020); gli aumenti per la continuazione risultano adeguatamente giustificati nella misura contenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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