Inammissibile il ricorso che chiede una nuova ricostruzione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 36856 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo di ricorso che, deducendo il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, tenda a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Quando la sentenza impugnata espone le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito. È inoltre generico, e come tale inammissibile, il motivo che non indica gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Infine, in tema di circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Il Fatto

La vicenda riguarda un ricorrente condannato per il reato di cui all’art. 635 cod. pen. La Corte Appello di Ancona, con sentenza del 23.01.2025, ha confermato la dichiarazione di responsabilità. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il danneggiamento, la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 639 cod. pen. e l’omessa applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., oltre alla questione del minimo edittale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i tre motivi e ne rileva l’inammissibilità. Sul primo, osserva che la censura tende a una inammissibile ricostruzione dei fatti con criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito. Quest’ultimo ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, con particolare riguardo alla sussistenza della condotta, ai caratteri del danneggiamento e del dolo e alla capacità di intendere e di volere, a fronte di allegazioni difensive del tutto generiche già in appello.

Il Collegio richiama sul punto un consolidato indirizzo di legittimità, citando Sez. 3 n. 18521 del 2018, Sez. 5 n. 15041 del 2018, Sez. 4 n. 1219 del 2017 e Sez. 5 n. 48050 del 2019, a conferma del limite del sindacato di legittimità sul merito.

Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 639 cod. pen., la Corte lo ritiene generico per indeterminatezza. La censura è priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi alla base del rilievo, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i profili mossi ed esercitare il proprio sindacato. Anche qui sono richiamati precedenti conformi (Sez. 6 n. 23014 del 2021, Sez. 2 n. 42046 del 2019, Sez. 5 n. 28011 del 2013 e altri).

Il terzo motivo, relativo all’omessa applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e al minimo edittale della pena, è giudicato non consentito in legittimità e manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Il Collegio ricorda che, nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti: nella specie, la mancanza di elementi positivamente valutabili e la sussistenza di precedenti penali a carico del ricorrente.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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