Amministratore di fatto, operazioni dolose e dolo nel fallimento (Cass. pen. Sez. VII n. 38634 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta e di cagionamento del fallimento a mezzo operazioni dolose, la prova della qualità di amministratore di fatto ex art. 2639 cod. civ. postula l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della qualifica, non necessariamente di tutti, e costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale, da cui consegue il prevedibile aggravamento dell’esposizione debitoria. Il dolo non deve investire il dissesto, ma le operazioni in sé, trattandosi di ipotesi delittuosa a sfondo preterintenzionale. È inammissibile, perché aspecifico, il motivo che si limiti a reiterare le censure già disattese in appello o che ometta di correlarsi alle ragioni del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado, dal Tribunale di Bari, alla pena di tre anni di reclusione per cagionamento del fallimento a mezzo operazioni dolose e per bancarotta fraudolenta societaria documentale specifica. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 30 settembre 2024, ha confermato integralmente la condanna.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: vizio di motivazione sul riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto; vizio di motivazione sulla sussistenza delle condizioni dell’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.; vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo viene dichiarato non deducibile in sede di legittimità. La censura si risolve nella pedissequa reiterazione di argomenti già proposti in appello e puntualmente disattesi, risultando perciò non specifica ma soltanto apparente. La Corte territoriale, infatti, ricostruisce la prova dell’amministrazione di fatto senza manifeste illogicità, fondandola sulle dichiarazioni dell’imputato e di ulteriori testimoni.
Nel percorso argomentativo il Collegio richiama il principio per cui la nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica. Significatività e continuità non implicano però l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione: è sufficiente un’apprezzabile attività gestoria, non episodica od occasionale. La prova si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società. Si tratta di una valutazione di fatto insindacabile in cassazione ove sorretta da congrua e logica motivazione.
Il secondo motivo è dichiarato aspecifico. Il ricorrente non si è adeguato al disposto dell’art. 581 cod. proc. pen., omettendo di esplicitare il ragionamento su cui fondava le censure. La Corte ribadisce che i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Nel caso concreto la Corte territoriale ha chiarito come l’omesso versamento delle imposte fosse una strategia di finanziamento e come le operazioni avessero aggravato il dissesto.
Quanto al dolo, il Collegio conferma che il suo “fuoco” non riguarda il dissesto, ma le operazioni in sé. Il fallimento da operazioni dolose è ipotesi delittuosa a sfondo preterintenzionale: l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell’amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale, pur restando necessaria l’astratta prevedibilità dell’evento di dissesto.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La sussistenza di circostanze rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, che può essere escluso con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti, non sindacabile in legittimità purché non contraddittoria e congruamente motivata. Nel caso di specie gli elementi ostativi sono individuati nell’assenza di condotte di resipiscenza e nella collaborazione solo parziale. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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