Reato impossibile e idoneità dell’azione anche con intervento delle forze dell’ordine (Cass. pen. Sez. VII n. 39881 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato impossibile ex art. 49, comma 2, cod. pen., l’inidoneità dell’azione deve essere valutata con il criterio della prognosi postuma, con riferimento al tempo del commesso reato, e deve presentare carattere assoluto, nel senso che la condotta dell’agente deve risultare priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell’evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche. Non è sufficiente, pertanto, che l’evento non si sia verificato per cause esterne o per l’intervento di un terzo. Ne consegue che l’intervento delle forze dell’ordine, che impedisca il completamento dell’azione, non ne inficia l’idoneità quando l’agente abbia già posto in essere una condotta causale strutturalmente idonea alla realizzazione dell’evento tipico.

Il Fatto

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 13 maggio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale locale che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi due di reclusione ed euro cinquanta di multa per il delitto di tentato furto aggravato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2, cod. pen., commesso in Bologna il 21 maggio 2024.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’esclusione della punibilità del fatto per inidoneità dell’azione ex art. 49, comma 2, cod. pen., sul rilievo che l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, attivato dal sistema di videosorveglianza del supermercato, avrebbe reso impossibile l’impossessamento dei beni.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevandone la manifesta infondatezza per difetto di specificità e carattere meramente assertivo. Il ricorrente, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, si è limitato a reiterare censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito.

La Corte ha richiamato sul punto la giurisprudenza di legittimità in tema di contenuto essenziale dell’atto di impugnazione (Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013; Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017), i cui principi, elaborati con riferimento ai motivi d’appello, sono stati ritenuti applicabili anche al ricorso per cassazione.

Nel merito, i giudici di legittimità hanno condiviso l’orientamento espresso dalla corte territoriale, secondo cui l’inidoneità dell’azione deve essere valutata ex ante e deve presentare carattere assoluto, dovendo essere strutturalmente inidonea a realizzare l’evento tipico del reato. Non è sufficiente, dunque, che l’evento non si sia verificato per cause esterne o per l’intervento di un terzo.

Nel caso di specie, l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il completamento dell’azione, ma non ne ha inficiato l’idoneità, atteso che l’imputato aveva forzato la saracinesca del chiosco, si era introdotto all’interno del locale e aveva predisposto l’esportazione di alcune bottiglie di alcolici. La sentenza impugnata si è pertanto inserita nel solco del consolidato orientamento di legittimità (Sez. I n. 870 del 17.10.2019, dep. 2020), secondo cui l’inidoneità dell’azione deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell’agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell’evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all’agente.

Essendo il ricorso inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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