Recidiva e obbligo di motivazione specifica in appello (Cass. pen. Sez. II n. 39983 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva facoltativa, il giudice è tenuto a una motivazione specifica sia quando affermi sia quando escluda la sussistenza della circostanza aggravante. Il dovere è adempiuto quando, anche con argomentazione succinta, si dia conto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. La Corte di appello che, a fronte di uno specifico motivo difensivo, si limiti a riportare le precedenti condanne senza rispondere alle deduzioni sull’incidenza della recidiva sul trattamento sanzionatorio, incorre in annullamento con rinvio. In sede di legittimità, il mancato rispetto del termine a comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra nullità a regime intermedio, da eccepire prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. Le questioni non devolute al giudice di appello non sono deducibili per la prima volta in cassazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 maggio 2025, confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto due imputati responsabili di rapina aggravata. Avverso la pronuncia proponevano ricorso per cassazione i rispettivi difensori.
Il primo ricorrente lamentava, tra l’altro, la violazione del termine a comparire nel giudizio di appello, la qualificazione giuridica dei fatti, il difetto di motivazione sulla responsabilità e la mancata esclusione della recidiva. Il secondo contestava la motivazione sulla recidiva specifica e sull’incidenza della stessa sul trattamento sanzionatorio, valorizzando il risarcimento del danno e il percorso terapeutico intrapreso.
La Motivazione della Corte
La Sezione II ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato e fondato quello del secondo. Quanto al termine a comparire, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 42125 del 27.06.2024, secondo cui la violazione dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, da rilevare o eccepire entro i termini dell’art. 180 cod. proc. pen. e dunque prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. L’eccezione, proposta solo in cassazione, è risultata tardiva.
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non proposto nell’atto di appello, nel quale la responsabilità era contestata in modo generico. La Corte ha ribadito che non possono dedursi in cassazione questioni non devolute al giudice di appello, richiamando Sez. V n. 28514 del 23.04.2013 e Sez. II n. 29707 del 08.03.2017. Analogamente infondato è stato ritenuto il motivo sul difetto di motivazione, essendo la Corte territoriale esaustivamente argomentata. Le doglianze sulle attenuanti generiche sono state respinte perché le stesse erano già state concesse in primo grado in regime di prevalenza sulla recidiva contestata.
La Corte ha poi richiamato il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sia che se ne affermi sia che se ne escluda la sussistenza, con dovere adempiuto anche tramite argomentazione succinta. Nel caso del secondo imputato, i giudici di merito si sono limitati a riportare la precedente condanna, senza rispondere al motivo che ne evidenziava la risalenza e valorizzava il risarcimento del danno e il percorso terapeutico.
Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, limitatamente alla valutazione sulla recidiva, con dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità. Il ricorso del primo imputato è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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