Nullità intermedia per omessa traduzione del decreto di citazione in appello (Cass. pen. Sez. V n. 39109 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata traduzione, in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana, del decreto di citazione per il giudizio d’appello e della sentenza d’appello costituisce violazione degli artt. 143, comma 2, 601, comma 6, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. e integra nullità generale a regime intermedio. Il provvedimento presidenziale che differisce l’udienza d’appello è atto integrativo della vocatio in jus: la sua omessa traduzione produce la medesima nullità, quando riguardi le indicazioni sul luogo, giorno e ora dell’udienza. Il pregiudizio è in re ipsa e non è sanato dalla comunicazione del rinvio al solo difensore, né dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto. La bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto: i vantaggi compensativi infragruppo devono risultare certi, congrui e proporzionati, con saldo finale positivo per la società depauperata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 20 dicembre 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verbania nel 2018 a carico di quattro imputati per bancarotta fraudolenta impropria per distrazione ai danni di una holding del settore energetico, fallita nel dicembre 2013. Oggetto di contestazione erano le operazioni di un accordo quadro di transazione e divisione concluso nel 2009 tra due gruppi imprenditoriali, con successivo addendum del 2010.

Secondo l’accusa, il complesso negoziale aveva comportato la cessione, con funzione solutoria, di crediti della fallita per oltre venti milioni di euro, senza contropartita reale. Due ricorsi per cassazione hanno denunciato, tra l’altro, l’omessa traduzione in lingua inglese del decreto di citazione in appello e della sentenza di primo grado, nonché vizi motivazionali sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato e sulla qualificazione giuridica della condotta.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto la questione processuale, logicamente prioritaria. Richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite del 29 maggio 2025, si afferma che il decreto di citazione per il giudizio d’appello deve essere tradotto in una lingua nota all’imputato che non conosca l’italiano, come pure la sentenza d’appello, e che l’omissione genera nullità generale a regime intermedio ove riguardi le indicazioni di cui agli artt. 601, comma 6, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

Nella specie era stata omessa la traduzione del provvedimento presidenziale che differiva l’udienza. Tale atto è integrativo della originaria vocatio in jus, di cui la stessa Corte territoriale aveva disposto la traduzione. L’assunto secondo cui, in caso di differimento, sarebbe sufficiente la comunicazione ai difensori è giudicato erroneo, poiché la dichiarazione di assenza era essa stessa irregolare a causa della precedente omessa traduzione del decreto di citazione.

Il pregiudizio, nel caso di vocatio in jus, è in re ipsa: gli imputati non hanno avuto modo di conoscere la data del processo d’appello. La nullità non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive, occorrendo l’effettivo esercizio dei diritti di difesa, secondo il principio di Sez. U n. 58120 del 2017. Ne consegue l’annullamento con rinvio per i tre ricorrenti stranieri e l’assorbimento degli ulteriori motivi.

Quanto al ricorrente non alloglotta, il ricorso è infondato. La bancarotta fraudolenta prefallimentare è reato di pericolo concreto e il dolo è generico. La distrazione contestata non è la cessione della partecipazione, bensì la successiva cessione solutoria dei crediti di ingente valore, avvenuta in una fase di tensione finanziaria. I vantaggi compensativi infragruppo devono essere provati con saldo finale positivo per la società depauperata e non basta il beneficio arrecato ad altra società del gruppo. Esclusa l’utilità della transazione, correttamente è stata respinta la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice ex art. 217 r.d. 267/1942.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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