Misure di prevenzione: avviso al difensore e sanatoria della nullità (Cass. pen. Sez. I n. 33872 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento camerale di applicazione delle misure di prevenzione, l’omesso avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei difensori di fiducia dell’interessato integra una nullità a regime intermedio, che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d’ufficio, è sanata ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Non è configurabile violazione del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen. quando il provvedimento applicativo della misura si fondi su elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli posti a base di un precedente analogo provvedimento. Il sindacato di legittimità si arresta alla verifica del rispetto delle norme di legge, delle regole della logica e dei canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.

Il Fatto

Con decreto del 23 maggio 2024, la Corte di appello di Messina confermava il provvedimento emesso dal Tribunale di Messina il 10 ottobre 2023, con il quale era stata applicata nei confronti del ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale per la durata di tre anni, con versamento di una cauzione di euro 2.000,00.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: mancata notifica dell’avviso per l’udienza di appello a un difensore di fiducia; violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. per identità di elementi rispetto a un precedente provvedimento; vizio di motivazione sull’attualità della pericolosità sociale; doglianze sulla durata della misura in relazione agli artt. 27, terzo comma, Cost. e 132 e 133 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara tutte le censure manifestamente infondate. Sul primo motivo osserva che il ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione né specifica allegazione circa l’esistenza di un difensore di fiducia non avvisato. La questione è inoltre superata dal rilievo che all’udienza davanti alla Corte di appello era presente un difensore di fiducia che nulla eccepì, determinando la sanatoria dell’ipotetica nullità.

Richiama quindi il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel procedimento camerale, l’omesso avviso di fissazione dell’udienza ad uno di due difensori di fiducia integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Rv. 278815 – 01).

Quanto agli altri tre motivi, trattati congiuntamente per la loro connessione, la manifesta infondatezza emerge dall’esame del decreto impugnato. La Corte di appello ha correttamente interpretato e applicato le norme di legge, rispettando i consolidati principi di legittimità e fornendo motivazione idonea e priva di vizi logici sulle condizioni di applicabilità della misura.

Il decreto si rivela munito di sufficiente motivazione sulla sussistenza di elementi dimostrativi di pericolosità sociale ulteriori rispetto a quelli posti a base di un precedente provvedimento analogo, con esclusione di ogni duplicazione indebita e di violazione del ne bis in idem; nonché sull’attualità e concretezza della pericolosità e sull’entità e conformazione della misura.

Il provvedimento supera dunque il vaglio di legittimità, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di legge, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere, alla stregua del principio affermato da Corte cost. n. 186 del 2000, la ricorrenza della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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