Recidiva infraquinquennale e obbligo di motivare la pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. VI n. 34012 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva facoltativa, il giudice ha uno specifico dovere di motivazione sia quando ritenga rilevante sia quando escluda la recidiva stessa. La verifica della maggiore pericolosità sociale connessa alla recidiva attiene a un potere discrezionale che richiede una motivazione adeguata, con particolare riguardo all’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo. La ratio della recidiva infraquinquennale non impone di verificare il collegamento con il nuovo reato, perché solo la recidiva specifica richiede che il nuovo reato sia della stessa indole di quello per cui è intervenuta condanna. Essa comporta però una valutazione sulla maggiore pericolosità dell’imputato per effetto della precedente condanna, calibrata sull’intervallo temporale tra la condanna irrevocabile e la commissione del fatto per cui si procede, sulla natura esecutiva o sulle statuizioni accessorie della condanna irrevocabile. Quanto più l’intervallo è breve, tanto più dimostra la inefficacia dissuasiva della sanzione irrogata. La motivazione che si limiti a richiamare i precedenti penali riportati nel casellario è generica e inadeguata.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Trani, con sentenza del 14 novembre 2023, alla pena di anni due di reclusione per il reato di calunnia di cui all’art. 368 cod. pen., commesso il 21 dicembre 2015, con l’aggravante della recidiva infraquinquennale e giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna e le statuizioni civili.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione denunciando, per un verso, l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. per la ritenuta sussistenza della recidiva in carenza di motivazione sul persistente giudizio di pericolosità sociale; per altro verso, l’erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen., perché la sussistenza della recidiva aveva giustificato il rigetto della richiesta di dichiarare la prescrizione del reato. La questione arriva in cassazione proprio sul punto della motivazione della recidiva e dei suoi effetti sul termine prescrizionale.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione penale accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il percorso argomentativo muove da una premessa applicativa: la sussistenza della recidiva infraquinquennale, i cui effetti sono configurabili anche quando siano applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, comporta che il termine di prescrizione massima del reato di calunnia si potrebbe verificare solo alla data del 21 maggio 2027, poiché al termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei va aggiunto l’aumento della metà, oltre la sospensione per giorni sessanta a seguito del rinvio dell’udienza del 9 maggio 2023.

Su questa base la Corte richiama il consolidato indirizzo di legittimità: in tema di recidiva facoltativa è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia che ritenga sia che escluda la rilevanza della stessa, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690. La verifica della maggiore pericolosità sociale connessa alla recidiva attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo, come precisato da Sez. III n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464.

La sentenza impugnata non ha fatto adeguata applicazione di tali regulae iuris. In presenza di uno specifico motivo di appello che deduceva la genericità della motivazione del Tribunale di Trani sulla sussistenza della recidiva infraquinquennale, contestata in relazione a fatti risalenti e ancorata a una pluralità di reati già unificati in continuazione, la motivazione della sentenza impugnata, in punto di pericolosità, si è risolta in un’affermazione del tutto generica, perché limitata a richiamare i precedenti penali riportati nel casellario.

La Corte chiarisce poi il perimetro dell’istituto. La ratio della recidiva infraquinquennale non richiede, come prospettato nel ricorso, un collegamento con il nuovo reato: solo la recidiva specifica impone di verificare che il nuovo reato sia della stessa indole di quello per il quale è intervenuta condanna. La norma comporta però una specifica valutazione, che compete al giudice del merito e che si sottrae a rilievi se adeguatamente motivata, sulla maggiore pericolosità dell’imputato per effetto della precedente condanna. Il giudizio va calibrato sull’intervallo temporale tra la condanna irrevocabile e la commissione del fatto per cui si procede, sulla natura esecutiva o sulle statuizioni accessorie della condanna irrevocabile, quale l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale. Quanto più l’intervallo è breve, tanto più dimostra l’inefficacia, a fini dissuasivi, della sanzione irrogata, poiché una ricaduta rapida nella commissione del reato indica che il soggetto ha una spiccata tendenza a delinquere e non ha cambiato condotta di vita nonostante la precedente condanna. Conseguono l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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