Morte dell’imputato prima della decisione ed errore materiale correggibile (Cass. pen. Sez. V n. 40868 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato intervenuta prima della decisione rende la sentenza giuridicamente inesistente, perché il reato è estinto per morte del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale. Il giudice penale ha l’obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell’imputato, quale presupposto essenziale del processo. La tardiva conoscenza dell’evento non rilevato, verificatosi nel corso del giudizio, integra un errore di fatto paragonabile all’errore materiale e, per applicazione estensiva dell’art. 130 cod. proc. pen., è correggibile anche nei gradi successivi. Ne segue la revoca dell’ordinanza di inammissibilità e l’annullamento senza rinvio della sentenza di appello, per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in appello per tentato furto aggravato; il suo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza della Settima Sezione penale. Successivamente è emerso che l’imputato era deceduto prima di quella pronuncia, senza che la morte fosse stata rilevata.
Il Presidente della Prima sezione della Corte di appello ha quindi trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione per la correzione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. Il sostituto procuratore generale ha chiesto la revoca dell’ordinanza e l’annullamento senza rinvio della sentenza di appello, per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la morte dell’imputato intervenuta prima della decisione determina l’inesistenza giuridica della sentenza, essendo estinto il reato. Il giudice penale ha un obbligo permanente di verificare lo stato in vita dell’imputato, presupposto essenziale del processo.
La tardiva conoscenza dell’evento morte, non rilevato durante il processo, configura un errore di fatto paragonabile all’errore materiale. A tale errore si applica, in via estensiva, il procedimento di correzione dell’art. 130 cod. proc. pen., anche nei gradi successivi del giudizio: la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale rende infatti la sentenza inesistente, per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
La Corte richiama a sostegno i precedenti delle Sezioni Unite n. 12602 del 2015 (in motivazione) e della Sez. I n. 18692 del 2016, oltre a Sez. VI n. 12841 del 2012, Sez. VI n. 10199 del 2010, Sez. V n. 5210 del 2006, Sez. II n. 7632 del 2017 e Sez. III n. 25995 del 2019.
Applicando tali principi, poiché il decesso è avvenuto dopo la pronuncia della sentenza di appello ma prima dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza che la morte del ricorrente fosse rilevata, la revoca dell’ordinanza si impone. Di conseguenza la Corte annulla senza rinvio la sentenza di appello, per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
Nota della Redazione
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