La Corte d’appello non può delegare al perito la qualificazione giuridica (Cass. pen. Sez. III n. 35628 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione della prova scientifica, il giudice, in ossequio al principio iudex peritus peritorum e al libero convincimento, può aderire alle conclusioni del perito, ma è tenuto a motivare in modo non acritico e passivo le ragioni dell’adesione. Se sono state disposte più perizie con esiti configgenti, la sentenza è viziata quando non dia conto del criterio di scelta tra le conclusioni contrastanti. Il giudice non può delegare al perito la qualificazione giuridica delle terre e rocce da scavo né l’analisi delle autorizzazioni: si tratta di valutazioni riservate al giudice. L’adesione acritica alla perizia di secondo grado, senza confronto con la perizia di primo grado e con le altre risultanze dibattimentali, integra il vizio di motivazione e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il Tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato alcuni imputati colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 452-quaterdecies cod. pen. e 452-bis cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione, condannandoli alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 60.000 di multa, oltre pene accessorie, con ordine di ripristino dello stato dell’ambiente a spese dei condannati e confisca.

La Corte di appello, in riforma, aveva assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. La decisione si fondava sugli esiti della perizia collegiale disposta in appello: i periti avevano qualificato l’area come zona D4 — attività produttive esistenti non suscettibili di modificazione — e avevano quindi assunto a riferimento la colonna B dell’allegato 5 alla Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo travisamento della prova e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. In via preliminare ha respinto l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza: il ricorrente aveva indicato esattamente le parti della motivazione censurate e non era tenuto ad allegare le trascrizioni delle intercettazioni o delle deposizioni, essendosi limitato a richiamare quanto già contenuto in sentenza. Il motivo, inoltre, non risultava generico.

Sul merito, il Collegio ha osservato che i giudici di appello hanno abdicato alla funzione di valutazione della prova, formulando ai periti quesiti che investivano anche la qualificazione giuridica delle terre e rocce da scavo e l’analisi delle autorizzazioni. Hanno poi aderito acriticamente alle conclusioni del collegio peritale, senza confrontarsi con gli esiti della perizia disposta in primo grado, che era giunta a conclusioni opposte.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la perizia è ammessa dall’art. 220 cod. proc. pen. per le competenze tecniche escluse dalle cognizioni del giudice; ne deriva che non si può pretendere la dimostrazione autonoma dell’esattezza delle conclusioni peritali, ma è necessario che l’adesione non sia acritica e passiva. Il perito non è l’arbitro del processo, ma l’esperto che espone il quadro del sapere scientifico: al giudice spetta tirare le fila. Quando più perizie giungano a esiti configgenti, la motivazione è viziata se non indica il criterio della scelta.

Nel caso concreto, a fronte di una sentenza di primo grado di 285 pagine, i giudici di appello hanno espresso le proprie valutazioni in tre pagine, richiamando sostanzialmente gli esiti della perizia. La Corte ha poi passato in rassegna i profili di contraddittorietà: il mancato confronto con la qualificazione degli inerti da demolizione come rifiuti e non come sottoprodotti, conforme all’indirizzo di Sez. 3 n. 47040 del 2022 e Sez. 3 n. 18020 del 2024; l’omesso esame dei certificati di destinazione urbanistica e della prescrizione regionale che imponeva il ripristino a vocazione agricola; la questione dei limiti tabellari e degli esiti dei test di cessione, che la stessa perizia di appello non aveva escluso nella presenza di contaminanti, ma solo criticato nella quantificazione; le acque del laghetto, in ordine alle quali la Corte territoriale non si è confrontata con la tesi delle acque di falda affiorate per effetto dell’attività estrattiva; il giro bolla del 19.6.2017 e il diverso episodio del 7.7.2017, rimasto del tutto non valutato; l’abitualità richiesta dall’art. 452-quaterdecies cod. pen., ridotta a episodio isolato senza spiegazione; l’inquinamento ambientale ex art. 452-bis cod. pen., affermato in primo grado sulla base di superamenti delle soglie di contaminazione.

La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, che dovrà confrontare gli esiti delle due perizie e delle consulenze di parte con le risultanze dibattimentali, motivando adeguatamente sull’adesione all’una o all’altra tesi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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