Associazione per narcotraffico: affectio societatis e presunzione di pericolosità (Cass. pen. Sez. VI n. 41506 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di associazione finalizzata al narcotraffico, l’affectio societatis non esige i connotati propri dei sodalizi di stampo mafioso, poiché difettano la forza di intimidazione e lo sfruttamento della condizione di assoggettamento e di omertà. Il senso di appartenenza al consorzio criminale può essere desunto in via indiretta, dal confronto tra la posizione del partecipe e quella dei corrieri, remunerati a cottimo e non ammessi alla redistribuzione dei proventi. Per i delitti richiamati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. opera la presunzione relativa di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che è onere dell’indagato superare con elementi persuasivi. In sede di appello cautelare, il tribunale che ribalti la decisione reiettiva del primo giudice non deve adottare una motivazione rafforzata, ma confrontarsi criticamente con le ragioni del rigetto e superarle con argomenti autonomamente accettabili.
Il Fatto
Il tribunale, in funzione di giudice dell’appello cautelare, accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero, ha applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato associativo di cui al capo 1) e per i reati fine contestati ai capi da 467) a 478). Il giudice per le indagini preliminari aveva invece escluso la sussistenza del sodalizio, reputando le conversazioni intercettate poco pertinenti e generiche e non ravvisando elementi sintomatici dell’associazione.
Avverso l’ordinanza del tribunale l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la non configurabilità dell’associazione, l’inapplicabilità della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’errata applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e la mancata valutazione di documentazione attestante la protezione speciale riconosciutagli.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui, in caso di ribaltamento della decisione reiettiva del primo giudice da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo del procedimento incidentale. È però necessario un confronto critico con il contenuto della pronuncia riformata, le cui ragioni giustificative vanno vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (richiamata Sez. 3 n. 31022 del 22/03/2023). L’ordinanza impugnata si è conformata a tale principio, sovvertendo la valutazione del giudice delle indagini preliminari.
Quanto al primo motivo, la Corte ritiene infondate le deduzioni sulla non configurabilità della struttura associativa. Dall’analitica descrizione dei numerosi reati fine, aventi a oggetto quantitativi significativi di droga pesante, emerge una stabile e sofisticata organizzazione, dotata di mezzi materiali e personali e di canali fissi di rifornimento, con altri sodali rimasti ignoti. Il rilievo che nei singoli capi di imputazione risultino coinvolte due persone non esclude la consapevolezza di far parte di un sistema più ampio, poiché lo schema operativo in coppia ricorreva in un numero considerevole di episodi.
Nel caso concreto, l’indagato rappresentava il tramite essenziale attraverso cui il capo dell’associazione organizzava la ricezione e lo smercio della droga nel territorio padovano. Egli era stabilmente preposto a compiti non solo operativi: riceveva ovuli per quantitativi pari a diversi chilogrammi, reclutava i corrieri e procacciava clienti e spacciatori. Il suo grado di compenetrazione nel sistema criminale non consente di revocare in dubbio l’affectio societatis, che nel tipo associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non possiede i caratteri propri dei sodalizi mafiosi.
Il senso di appartenenza emerge peraltro in negativo, dal confronto con la posizione dei corrieri: costoro erano ricompensati a cottimo per ogni trasporto, non erano ammessi alla redistribuzione dei proventi, non erano legati da rapporti di fiducia e commisero un numero limitato di episodi. A fronte di ciò, l’operato dell’indagato si è rivelato sistematico e professionale.
Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato: la difesa ha trascurato come l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. richiami anche l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, per il suo tramite, il citato art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. I giudici dell’appello cautelare hanno inoltre rilevato la particolare resistenza dell’associazione agli interventi dell’autorità, l’assenza di elementi di distacco dal sodalizio e l’irrilevanza del tempo silente.
Infine, il motivo relativo alla mancata valutazione della documentazione sulla protezione speciale è infondato: il mancato richiamo a tale documentazione non è determinante, poiché essa avrebbe potuto incidere sul solo pericolo di fuga e non sul pericolo di reiterazione del reato, cui principalmente attingono le esigenze cautelari. Non è dunque integrato il dedotto travisamento probatorio per omissione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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