Tentativo punibile anche con atti preparatori se il piano è attuato (Cass. pen. Sez. I n. 41706 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il tentativo, ai sensi dell’art. 56 cod. pen., è configurabile non solo in presenza di veri e propri atti esecutivi, ma anche quando l’agente, dopo aver definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, ne abbia iniziato l’attuazione, con significativa probabilità di conseguire l’obiettivo e salvo eventi imprevedibili indipendenti dalla sua volontà. Non integra desistenza volontaria l’interruzione dell’azione criminosa determinata dall’intervento delle forze dell’ordine, poiché la decisione di recedere deve costituire frutto di scelta volontaria dell’agente e non di causa necessitata da fattori esterni. La mera incertezza sulla condotta da tenere, superata attraverso una diversa modalità di consumazione del delitto, non vale a escludere l’univocità degli atti.

Il Fatto

Il Tribunale, con sentenza del 21 ottobre 2014, aveva affermato la penale responsabilità di due imputati per il tentato omicidio commesso in danno della vittima designata, ritenuta la continuazione con un episodio delittuoso avvenuto nel medesimo contesto, irrogando le pene di diciotto e diciassette anni di reclusione. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 5 dicembre 2024, aveva escluso la circostanza aggravante della premeditazione e rideterminato la pena per entrambi in dodici anni di reclusione.

Avverso la pronuncia di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con distinti motivi, l’erronea applicazione della legge penale in materia di tentativo punibile, il mancato riconoscimento della desistenza volontaria e plurimi vizi motivazionali in ordine alla identificazione personale del correo e alla valutazione delle prove tecniche.

La Motivazione della Corte

La Corte, esaminando il primo motivo, ha osservato che la condotta accertata in sede di merito ha di molto superato il profilo della mera intenzione, poiché gli occupanti del veicolo, armati, si sono posti alla ricerca del bersaglio umano, hanno identificato la vittima designata e le si sono accostati pronti ad agire. Si tratta di una sequenza di tipo esecutivo, che ha superato la soglia della punibilità in ragione della astratta idoneità degli atti a cagionare la morte.

La Corte ha precisato che la configurazione normativa dell’art. 56 cod. pen. rende punibili non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli classificabili come preparatori, purché facciano fondatamente ritenere che l’agente abbia iniziato ad attuare il piano criminoso definitivamente approntato, con significativa probabilità di conseguire l’obiettivo, salvo eventi imprevedibili indipendenti dalla volontà del reo. Sul punto è richiamata Sez. I n. 37091 del 19.7.2023.

Quanto alla desistenza volontaria, il Collegio ha ribadito che essa presuppone una scelta volontaria dell’agente, non riconducibile a causa indipendente dalla sua volontà. Nel caso di specie, il momento di perplessità determinato dalla inattesa presenza di altra persona a bordo dell’auto della vittima designata è stato superato attraverso l’ipotesi di una diversa modalità di consumazione del delitto, mentre l’effettiva interruzione dell’azione è derivata dal sollecito intervento delle forze dell’ordine. Tale intervento costituisce evento esterno che condiziona la volontà dell’agente e non lascia spazio alla causa di non punibilità, secondo il costante orientamento di legittimità richiamato (Sez. III n. 17518 del 28.11.2018, dep. 2019).

Infine, in ordine alla posizione del secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto che la difesa abbia inteso riproporre la ridiscussione di singoli segmenti dell’istruttoria, già oggetto di ampia e congrua motivazione da parte dei giudici del merito, con rilievi di esclusivo fatto, inammissibili in sede di legittimità. È stata invece ritenuta legittima l’acquisizione delle dichiarazioni rese dall’imputato in altro procedimento, ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen., trattandosi di eventi verificatisi nel medesimo contesto spaziale e temporale, e congrua la valutazione degli indizi ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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