Revoca della sospensione condizionale e travisamento del casellario (Cass. pen. Sez. I n. 41709 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che nega la pena sostitutiva della detenzione domiciliare fondando il giudizio prognostico di pericolosità su una revoca della sospensione del processo con messa alla prova in realtà insussistente nel casellario giudiziale incorre in travisamento del dato documentale. Il provvedimento così motivato è affetto da vizio di motivazione e violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., perché il convincimento sfavorevole poggia su un elemento opposto a quello che risulta dagli atti. Non può sostenere il diniego della misura sostitutiva un precedente negativo che non emerge dal certificato penale, tanto più quando l’esito della messa alla prova è stato positivo e il reato è stato dichiarato estinto.
Il Fatto
Con l’ordinanza impugnata il giudice dell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza divenuta irrevocabile nel luglio 2014 e ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva. Il condannato propone ricorso per cassazione avverso la sola parte della decisione relativa al diniego della pena sostitutiva, deducendo vizio di motivazione e violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice aveva fondato il diniego sulla presenza, nel casellario, di un’ordinanza di revoca della sospensione della messa alla prova risalente all’8 gennaio 2017. Il ricorrente contesta che quel provvedimento esista, allega il certificato penale e la documentazione sull’esito positivo della prova, e chiede l’annullamento del diniego.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro dell’impugnazione: il ricorso investe l’ordinanza limitatamente al pronunciato diniego di pena sostitutiva. Su questo punto la Suprema Corte ritiene il ricorso fondato e valorizza la documentazione allegata in ossequio al principio di autosufficienza.
Dagli atti emerge un quadro opposto a quello assunto nel provvedimento impugnato. Nei confronti del condannato era stata emessa ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova per il reato di guida in stato di ebbrezza; con successiva sentenza il tribunale, preso atto dell’esito positivo della prova, ha dichiarato l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.
L’esame degli atti, reso necessario proprio dalla natura dell’eccezione di travisamento, ha fatto emergere che nel certificato del casellario giudiziale non risulta alcuna iscrizione relativa alla revoca della messa alla prova che il giudice dell’esecuzione aveva invece richiamato a fondamento del diniego.
Il giudizio prognostico negativo sulla futura osservanza delle prescrizioni era dunque desunto soltanto da quella revoca, pur prendendo atto il giudice dell’assenza di altri precedenti e di carichi pendenti e dello svolgimento di regolare attività lavorativa. Poiché quel precedente non esiste, il convincimento si fonda su un dato opposto a quello che aveva condotto all’estinzione del reato.
Ne segue l’annullamento dell’ordinanza nella parte in cui ha rigettato la richiesta di pena sostitutiva, con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo esame.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.