Compensi cumulati presidente e amministratore delegato oltre il tetto e controllo gestione (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 74 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione finanziaria di una società in house, i compensi riconosciuti all’amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione che rivesta anche la carica di amministratore delegato sono soggetti al limite dell’importo massimo complessivo degli emolumenti previsto dal d.m. n. 166 del 2013. La cumulabilità delle due cariche nella medesima persona impone che i relativi compensi, sommati tra loro, non superino il tetto stabilito. La Corte dei conti, in sede di referto, ordina alla Società il recupero degli emolumenti corrisposti in eccesso, anche per gli esercizi pregressi. Il controllo sulla gestione si estende alla verifica dell’incidenza del costo del lavoro e alla necessità di contenimento del ricorso alle collaborazioni esterne.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo sulla gestione finanziaria di una società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, operante come struttura tecnica per l’assistenza ambientale a favore di amministrazioni centrali dello Stato, con riferimento all’esercizio 2022.
Nel corso dell’istruttoria, la Sezione rileva che l’organo di amministrazione ha determinato i compensi dell’amministratore delegato applicando il limite massimo previsto dal d.m. n. 166 del 2013, senza computare in tale tetto gli importi deliberati in sede assembleare per la carica di presidente. La questione viene sottoposta all’esame della Sezione, che riferisce al Parlamento i risultati del controllo eseguito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, rammentando che la Società ricade nella terza fascia definita dal d.m. 24 dicembre 2013, n. 166, per la quale il limite degli emolumenti è pari al 50 per cento del tetto fissato dall’art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Il punto centrale attiene alla corretta applicazione dell’art. 3, comma 2, del d.m. n. 166 del 2013, che assoggetta il complessivo compenso riconosciuto all’amministratore delegato, ovvero al presidente del consiglio di amministrazione che sia l’unico componente al quale siano state attribuite deleghe, al limite dell’importo massimo complessivo degli emolumenti, nella specie pari a euro 120.000.
Secondo la Sezione, la formulazione della norma implica che, quando le due cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato sono attribuite alla stessa persona, i relativi compensi, cumulati tra loro, non debbano superare il limite massimo. La Società, invece, ha determinato il compenso ex art. 2389, comma 3, cod. civ. senza considerare gli importi già deliberati in sede assembleare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. Su questa base, la Corte invita la Società a procedere, anche per gli esercizi pregressi, al recupero degli emolumenti corrisposti in eccesso rispetto a tale limite.
Il referto non si esaurisce sul tema dei compensi. La Sezione rileva il mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo gestionale di efficientamento della spesa fissato dal Mef, con un tasso di incidenza dei costi operativi sul valore della produzione superiore al valore di riferimento. Sotto il profilo del personale, il costo del lavoro incide per il 50 per cento sui costi della produzione, mentre il ricorso alle collaborazioni esterne è aumentato rispetto all’esercizio precedente, in controtendenza rispetto all’obiettivo di riduzione indicato nel Piano triennale. La Sezione raccomanda di ridurre in modo significativo questa voce di spesa, per il rischio di erosione del patrimonio di competenze specialistiche che dovrebbe caratterizzare i profili professionali della Società.
Nota della Redazione
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