Compenso amministratore non deliberato e bancarotta fraudolenta per distrazione (Cass. pen. Sez. V n. 36568 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore di società di capitali che prelevi somme dalle casse sociali a titolo di compenso, quando la misura di questo non sia stata determinata con delibera assembleare ai sensi dell’art. 2389 cod. civ. e sia soltanto genericamente prevista nello statuto. In tal caso il credito dell’amministratore, pur certo nell’an, resta illiquido nel quantum, sicché il prelievo non trova giustificazione e non è riconducibile alla meno grave fattispecie di bancarotta preferenziale. Non viola l’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la sentenza d’appello che, dichiarata la prescrizione di alcuni fatti di bancarotta e ritenuta l’aggravante della continuazione fallimentare subvalente rispetto alle attenuanti generiche, mantenga la pena inflitta dal primo giudice, non avendo l’aggravante esplicato alcun effetto sulla sua misura.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 12 dicembre 2024, in riforma della decisione del Tribunale di Fermo del 25 gennaio 2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione ai reati di aggravamento del dissesto e di bancarotta preferenziale, estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata, anche in punto di pena.

Il Tribunale aveva ritenuto l’imputato responsabile, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato, in qualità di amministratore e legale rappresentante di una società dichiarata fallita, dei reati di aggravamento del dissesto, bancarotta preferenziale e bancarotta distrattiva, quest’ultima relativa a somme prelevate a titolo di compenso per la carica amministrativa, in assenza di delibera assembleare. Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Il primo motivo contestava la qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che il prelievo di un compenso ritenuto congruo non potesse integrare la bancarotta distrattiva, ma al più la bancarotta preferenziale, per lesione della par condicio creditorum. La difesa assumeva di avere dimostrato, attraverso l’esame del curatore e la produzione contabile, la congruità delle somme rispetto all’attività svolta e al volume d’affari della società.

La Corte richiama il costante insegnamento di legittimità: integra la bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali a titolo di competenze solo genericamente indicate nello statuto. L’art. 2389 cod. civ. impone che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con delibera assembleare. In difetto, il credito deve considerarsi illiquido, perché sebbene certo nell’an, non è determinato nel quantum (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016; Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025; Sez. 5, n. 38328 del 30/05/2023).

Il Collegio richiama inoltre le Sezioni Unite civili n. 1545 del 20/01/2017, secondo cui il rapporto tra amministratore e società si inquadra tra i rapporti societari, in ragione dell’essenzialità del rapporto di rappresentanza e della c.d. immedesimazione organica, non essendo assimilabile a un contratto d’opera né a un rapporto subordinato o parasubordinato. Solo un accertamento concreto del giudice di merito può qualificare un eventuale rapporto autonomo e parallelo.

Nel caso di specie, la mancanza di liquidità ed esigibilità del credito opposta dal ricorrente esclude la qualificazione nel senso auspicato dalla difesa. I giudici di merito hanno sottolineato la mancanza di prova sulla congruità dell’importo percepito e il fatto che, già dal 2011, vi erano segnali di crisi, mentre l’imputato ha continuato ad attribuirsi somme senza passare dall’approvazione assembleare, pur consapevole di altri crediti non soddisfatti e di ingenti perdite. I rilievi difensivi risultano aspecifici, non confrontandosi con la motivazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale, rilevata l’estinzione per prescrizione dei capi 1) e 3), non ha ridotto la pena perché l’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. era stata giudicata subvalente rispetto alle attenuanti generiche nel bilanciamento ex art. 69 cod. pen., non esplicando alcun effetto sulla misura. La Corte dà seguito all’insegnamento secondo cui non viola l’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la sentenza d’appello che, assolti alcuni fatti di bancarotta e ritenuta l’aggravante subvalente, abbia mantenuto la pena nel minimo edittale con la massima diminuzione (Sez. 5, n. 34303 del 07/10/2020). Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *