Bancarotta preferenziale e distrazione: prelievi senza destinazione societaria (Cass. pen. Sez. 5 n. 7057 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il tratto differenziale tra la bancarotta distrattiva e quella preferenziale risiede nella diversa valenza giuridica della condotta, incidente l’una sulla consistenza del patrimonio destinato ex art. 2740 cod. civ. alla soddisfazione dei creditori, l’altra sull’ordine di soddisfazione dei creditori. La sussistenza di un credito dell’amministratore per compensi non esclude la distrazione, gravando sullo stesso l’onere di dimostrare la destinazione delle somme prelevate dal patrimonio sociale in coerenza con gli interessi della società. La prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni al perseguimento dei fini sociali, non potendo tale giustificazione risolversi in una generica indicazione contenuta in scritture contabili inattendibili.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna di primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pronunciata nei confronti di un amministratore di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita. All’imputato era contestato di aver distratto una somma complessiva di oltre 150 mila euro, prelevandola dal conto corrente societario e destinandola a finalità estranee alla gestione societaria. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi afferenti, l’uno, al profilo soggettivo del reato, e l’altro, alla sussistenza della condotta distrattiva, avendo egli maturato un credito ampiamente superiore alla somma contestata, in ragione del compenso deliberato dall’assemblea e delle spese sostenute nell’interesse dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che il tratto differenziale tra la bancarotta distrattiva e quella preferenziale risiede nella diversa valenza giuridica della condotta posta in essere dall’imprenditore: l’una incide sulla consistenza del patrimonio, destinato dall’art. 2740 cod. civ. alla soddisfazione dei creditori; l’altra sull’ordine di soddisfazione, come cristallizzato negli artt. 2740 e 2741 cod. civ.
La S.C. ha ritenuto corretto l’assunto difensivo circa l’esistenza di un credito del ricorrente per l’attività gestoria, determinato in via preventiva ai sensi dell’art. 2389 cod. civ. con delibera assembleare in misura ampiamente superiore alle somme contestate. Ha precisato che, a fronte di tale delibera, alcun problema può prospettarsi in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito, trattandosi di caratteri rilevanti ai soli fini della quantificazione del compenso, il cui diritto sussiste in ragione dell’accettazione della carica.
Ciononostante, la responsabilità dell’imputato è stata desunta non dall’inesistenza del credito, bensì dall’impossibilità di appurare con certezza la causale del prelevamento e la destinazione delle relative somme. La Corte ha ribadito che è onere dell’amministratore dimostrare la destinazione dei beni non rinvenuti al momento della liquidazione, in coerenza con la funzione di garanzia impressa dall’art. 2740 cod. civ.; la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni al soddisfacimento delle esigenze della società (Sez. 5, n. 8260 del 2015 e Sez. 5, n. 22894 del 2013).
Pur non potendo il giudice ignorare le indicazioni fornite dal fallito, la S.C. ha precisato che queste devono essere specifiche e tali da consentire il recupero dei beni o la conoscenza della loro sorte, non potendosi risolvere nella sola indicazione contenuta in scritture contabili valutate inattendibili. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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