Reddito di cittadinanza, difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 496 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza difetta la giurisdizione contabile. Il beneficio di cui al D.L. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019, costituisce mero sussidio assistenziale, erogato in favore dei ceti più deboli anche in attuazione dell’art. 38 Cost., e non un contributo di scopo. Il percettore non è gestore di risorse pubbliche per conto dell’amministrazione erogatrice, né è onerato di condotte volte al perseguimento dell’interesse pubblico. Manca, pertanto, il rapporto di servizio tra beneficiario ed ente erogatore, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti e devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania evocava in giudizio il percettore del reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’INPS, di € 13.749,80, pari a quanto percepito dal giugno 2020 al novembre 2021, oltre interessi, rivalutazione e spese.

Secondo la prospettazione attorea, il danno erariale derivava dall’indebita percezione del beneficio. Nella domanda presentata il 4/5/2020 il percettore avrebbe omesso di indicare il possesso di un patrimonio mobiliare superiore alla soglia di legge, con violazione dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza era emerso che egli aveva effettuato, dal 2017 al 2021, plurime rimesse con il sistema money transfer per € 48.158,65. L’INPS aveva revocato il beneficio e chiesto il recupero dell’indebito. Il convenuto, ritualmente citato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato preliminarmente la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolare notifica dell’atto di citazione. Nel merito, il thema decidendum riguardava l’accertamento della responsabilità per il danno erariale contestato.

La questione pregiudiziale, sollevata d’ufficio, concerne la sussistenza della giurisdizione contabile in materia di percezione del reddito di cittadinanza. La Corte ha ritenuto di poterla esaminare senza sottoporla al contraddittorio ex art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7 C.G.C., trattandosi di questione di puro diritto afferente alla verifica dello ius dicere dell’organo giudicante.

Il Collegio ha confermato l’orientamento espresso nelle recenti pronunce della stessa Sezione, che hanno escluso la giurisdizione contabile, in linea con le decisioni non appellate e passate in giudicato del 2021. Pur consapevole dell’esistenza di un orientamento di segno opposto, la Sezione ha ribadito che nella fattispecie manca il rapporto di servizio tra il percettore e l’amministrazione erogatrice.

Il reddito di cittadinanza è stato inquadrato nella categoria dei meri sussidi: il beneficio non conferisce al destinatario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche. La sua evidente finalità solidaristico-assistenziale, conformandone in via esclusiva struttura ed effetti, ne esclude l’inquadramento tra i contributi di scopo. Il percettore è destinatario di risorse pubbliche prive di vincolo di destinazione e non è inserito funzionalmente in alcun programma di interesse pubblico.

Conclusivamente, la Corte ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa va riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 C.G.C. La definizione del giudizio su questione pregiudiziale ha consentito, ai sensi dell’art. 31, comma 3, C.G.C., la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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