Danno erariale da trattativa precontrattuale: colpa grave e potere riduttivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 396 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel danno erariale indiretto il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento e non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la responsabilità dell’ente. Integra colpa grave la condotta del dirigente che accetti senza riserve, con atto formale, gli elementi qualificanti del futuro rapporto negoziale — decorrenza del canone e relativo importo — prima dei sopraluoghi tecnici sull’immobile e prima del parere di congruità, salvo poi recedere dalle trattative dopo oltre un anno. Non opera l’esimente della non sindacabilità nel merito delle scelte discrezionali quando l’addebito riguardi l’accettazione di condizioni contrattuali e non l’opportunità della scelta. La compensazione tra danno e vantaggi conseguiti è esclusa se i canoni non corrisposti dipendono dall’aver accettato una decorrenza anticipata. Il potere riduttivo consente la riduzione equitativa in considerazione del servizio prestato.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il dirigente di un’azienda ospedaliero-universitaria chiedendo la condanna al pagamento di € 967.818,58, oltre accessori, a titolo di danno erariale. La contestazione riguarda la trattativa condotta per la locazione di un immobile destinato a sede di uffici aziendali. Dopo l’accettazione formale della proposta della società proprietaria, con nota del 2/12/2009 l’azienda ha comunicato l’impossibilità di stipulare il contratto.
La società ha agito in sede civile e ha ottenuto una condanna risarcitoria per violazione della buona fede precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., poi ridotta in appello e divenuta definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione. L’azienda ha corrisposto complessivamente € 967.818,58 tra sorte e interessi, con due distinte deliberazioni e relativi mandati di pagamento. La Procura ha ravvisato il danno in tale esborso, contestando dolo e, in subordine, colpa grave.
La Motivazione della Corte
Sulla eccezione di prescrizione il Collegio richiama la costante giurisprudenza contabile, secondo la quale il dies a quo va individuato nella data del pagamento. Il riferimento è alla sentenza delle Sezioni riunite n. 14/2011 e al successivo allineamento, tra cui Sezione I Centrale d’Appello, sent. n. 124/2024. Poiché l’invito a dedurre è stato notificato l’11/01/2023 e i pagamenti sono intervenuti nel 2018 e nel 2019, la prescrizione non è maturata; l’eccezione di tardività della citazione è conseguentemente infondata.
Nel merito, la Corte accerta il danno nella misura dell’esborso risarcitorio e verifica gli ulteriori elementi della responsabilità. Il punto centrale è che il dirigente ha riscontrato la mail del 5/11/2008 accettando senza alcuna riserva le condizioni ivi elencate, senza previa verifica dell’idoneità dell’immobile e senza attendere il parere di congruità. Irrilevante è il richiamo all’offerta iniziale, in cui la società dichiarava di non essere impegnata neppure a titolo di responsabilità precontrattuale: dopo quella offerta le parti hanno avviato le trattative e ne hanno condiviso gli aspetti essenziali.
Il Collegio supera anche l’ipotesi difensiva della mancata ricezione della mail. Anche a prescindere da essa, la nota del 12/11/2008 richiama la decorrenza dal 1° dicembre 2008 e il canone di € 840.000,00, elementi assenti nell’offerta di gennaio e proprio per questo riconducibili alle trattative successive. Da qui la colpa grave: l’accettazione di clausole qualificanti in assenza di verifiche, seguita dall’interruzione delle trattative solo nel dicembre 2009 e con motivazioni in parte riferite a elementi già accettati.
Respinta è l’esimente dell’insindacabilità nel merito: la Corte chiarisce che non è in discussione l’opportunità di avviare la trattativa, ma il modo in cui è stata condotta. Parimenti esclusa è la compensazione con i canoni non corrisposti, perché l’anticipata decorrenza accettata dal dirigente ha contribuito a generare proprio quella posta. Il Collegio riconosce invece margine al potere riduttivo, valorizzando il servizio prestato e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione per tecnica redazionale, e liquida il danno in € 290.345,60, pari al 30 per cento del contestato, oltre interessi legali dal deposito.
Nota della Redazione
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